Una
banca ha erogato un finanziamento decennale a un pensionato: oltre
all’assicurazione sulla vita, gli hanno fatto un’assicurazione danni. Leggendo
il contratto, questa persona ha notato che in realtà sono interessati gli
eventi di perdita d’impiego, invalidità, inabilità e ricovero ospedaliero per
gli assicurati che, alla data del sinistro, siano lavoratori pubblici, privati
o autonomi, limitandosi a citare la malattia grave per i non lavoratori.
Esiste,
poi, un vincolo di cinque anni prima di poter chiedere il recesso. I pensionati
devono essere considerati “non lavoratori”? se sì, il pensionato in questione
ha qualche garanzia? E’ possibile annullare il contratto fin dalla sua stipula
e chiedere la restituzione di quanto anticipato?
P. V.– MESSINA
R I S P O S T A
Ipensionati possono essere considerati “non lavoratori”, come viene specificato
in alcune note informative. Il soggetto in questione potrà verificare quanto
stabilito nei fogli informativi in suo possesso sin dal momento della
erogazione del finanziamento, per avere un quadro sufficientemente chiaro dei reciproci impegni assunti con la
sottoscrizione del contratto di finanziamento.
Va
tenuto presente che l’articolo 28 del Dl 21 gennaio 2012 ( decreto
liberalizzazioni), convertito nella legge 27/2012, stabilisce che le banche e
gli intermediari finanziari, se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare
o del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla
vita, sono obbligati a sottoporre al cliente almeno due preventivi di
differenti gruppi assicurativi, non riconducibili alla banca o
all’intermediario finanziario stesso.
Inoltre,
la norma stabilisce anche che il cliente è comunque libero di scegliere sul mercato
la polizza sulla vita a lui più conveniente, e che la banca o l’intermediario
sono obbligati ad accettare, senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo
immobiliare o del credito al consumo.
Sarebbe
opportuno, pertanto, che il lettore si facesse assistere da un avvocato, al
quale mostrare tutta la documentazione in suo possesso, tenendo anche presente
che una possibile “via d’uscita” potrebbe essere la surrogazione del
finanziamento, che comporterebbe la cessazione di ogni rapporto con il
precedente istituto bancario e la restituzione al debitore/assicurato della
parte di premio pagato, relativa al periodo residuo rispetto alla scadenza
originaria (articolo 49 del regolamento Isvap, Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private, n.35 del 26 maggio 2010).
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
22 MAGGIO 2017