Quali
sono i termini entro i quali il Prefetto deve emettere il decreto di revoca
della patente, secondo l’articolo 218, comma 6, del Codice della strada (ovvero
a causa della guida durante il periodo di sospensione della patente)?
A. M.– NUORO
R I S P O S T A
Oltre
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.006 a 8.025 euro, e al
fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, la sanzione
accessoria della revoca della patente (prevista dal comma 6 dell’articolo 216
del Codice della strada) è applicata nei confronti di chiunque circoli
abusivamente durante il periodo di sospensione della validità della patente.
L’applicazione
di tale sanzione accessoria è disciplinata dal comma 2 dell’articolo 219 del
Codice, secondo il quale l’organo, l’ufficio o comando che accerta l’esistenza
di una delle condizioni per le quali la legge lo prevede, entro i cinque giorni
successivi, ne dà comunicazione al Prefetto del luogo in cui è stata commessa
la violazione.
Questi,
previo accertamento delle condizioni, emette l’ordinanza di revoca e consegna
della patente alla Prefettura, anche tramite l’organo di polizia incaricato
dell’esecuzione. Dell’ordinanza si dà comunicazione al competente ufficio del
Dipartimento per i trasporti terrestri. La norma non indica espressamente il
termine per l’adozione dell’ordinanza di revoca della patente di guida.
Si
è del parere che, comunque, per l’emissione del provvedimento, la pubblica
amministrazione debba attenersi ai principi generali sulla conclusione dei
procedimenti amministrativi, posti dalla legge 241/1990, anche in
considerazione che il comma 3-bis dell’articolo 219 del Codice della strada
prevede che “l’interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che
siano trascorsi almeno due anni” dal momento in cui è divenuto definitivo il
provvedimento di revoca.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL5 GIUGNO 2017