giovedì, Maggio 2, 2024
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POSTE ITALIANE: Accesso ai libretti del familiare defunto

POSTE ITALIANE: Accesso ai libretti del familiare defunto

Un soggetto, in quanto erede, ha chiesto a un ufficio postale gli estratti conto e il saldo dei libretti di risparmio della madre deceduta, cointestati con la figlia, sorella dell’istante, la quale non è disposta a mettere a disposizione gli originali.

L’ufficio postale si rifiuta di aderire alla richiesta, in quanto sostiene che l’istante avrebbe dovuto presentare gli originali, e non le fotocopie, dei libretti. Dunque, un erede, che non ha a disposizione i libretti in originale, non ha diritto ad avere notizie?

  1. V. – MESSINA

R I S P O S T A

Innanzitutto, la somma contenuta nel libretto postale, di cui il soggetto deceduto era cointestatario, cadrà necessariamente in successione, indipendentemente dal fatto che uno degli intestatari è ancora in vita.

L’importo che andrà suddiviso tra gli eredi sarà costituito dalla metà dell’importo risultante dal saldo portato dal libretto postale, a meno che non sia possibile superare la presunzione che attribuisce il 50% della intera somma a ciascuno dei due intestatari del libretto, dimostrando – ad esempio – che i versamenti sono stati fatti da uno solo dei due soggetti cui il libretto risulta intestato.

Fatta questa premessa, non appare corretto il comportamento dell’ufficio, così come descritto dal lettore, in quanto in contrasto con l’articolo 119 del Dlgs 385/1993 (testo unico legge bancaria), il cui quarto comma prevede che “il cliente, colui che gli succede a qualsiasi titolo e colui che subentra nell’amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.

Gli intermediari indicano al cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese”. Inoltre, il Garante per la protezione dei dati personali – con la deliberazione 53 del 25 ottobre 2007 (pubblicata sulla “Gazzetta Ufficiale” n.273 del 2007) – ha dettato le “Linee guida per i trattamenti dati relativi al rapporto banca – clientela”, specificando, al punto 5.3 che “…l’istituto di credito è quindi tenuto a comunicare ai soggetti indicati al menzionato articolo 9, comma 3, in modo chiaro e comprensibile informazioni riguardanti la consistenza patrimoniale del defunto, le movimentazioni bancarie, i saldi riferiti ai depositi “al portatore”, anche se estinti da terzi successivamente al decesso, nonché la data in cui è stata disposta l’estinzione del conto o il trasferimento del saldo ad altro conto”.

Precisato ciò, va sottolineato che la fattispecie regolata dal testo unico bancario (articolo 119), che configura un diritto del cliente e degli aventi causa di ottenere copia di atti interi e documenti bancari (contenenti o meno dati personali), con costi che sono a carico del richiedente, dev’essere tenuta distinta dalla fattispecie di accesso ai dati personali del familiare defunto che deve, invece, essere gratuito (si veda arbitro bancario finanziario, collegio di Roma, decisioni 1793 del 26 febbraio 2016 e 4576 del 19 maggio 2016).

DAL  “IL SOLE 24 ORE”  DEL  17  LUGLIO  2017

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