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CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI: Il riscatto della laurea del dipendente statale

CONTRIBUTI  PREVIDENZIALI  E  ASSISTENZIALI: Il riscatto della laurea del dipendente statale

Nel 1995 ho fatto domanda di riscatto di laurea per gli studi compiuti dal 1979 al 1982. dal 1980 ho lavorato come supplente di scuola elementare presso scuole statali; poi dal 1991 di ruolo nelle elementari e dal 2001 di ruolo nella secondaria di I grado. Mi è stato proposto un riscatto di circa 18mila euro, perché non mi hanno considerato la domanda fatta nel 1995 in quanto – lavorando alle elementari – la laurea non era titolo necessario.

Quindi è stato considerato come se avessi fatto la domanda dopo il 1997, con costi raddoppiati. E’ corretto? Inoltre, il riscatto mi permetterà di andare in pensione prima? Mi consentirà un vantaggio economico sulla pensione? Insomma, mi conviene accettarlo?

  1. M. – UDINE

R I S P O S T A

L’amministrazione ha gestito in maniera legittima la domanda di riscatto della laure. Infatti, tale domanda, presentata nel 1995, non poteva essere accolta, in quanto in quel periodo il riscatto della laurea era consentito, ex articolo 13 del Dpr 1092/73, solo ai dipendenti civili dello Stato il cui titolo era richiesto come condizione necessaria per l’ammissione in servizio.

Mentre, nel caso del lettore, la laurea non era richiesta per l’assunzione come insegnate elementare. Successivamente, con l’entrata in vigore dell’articolo 2 , comma 1, del Dlgs 184/1997 – che ha previsto la facoltà di riscattare i periodi corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari di studio anche nel caso in cui tale titolo non fosse stato richiesto per l’assunzione in servizio – l’amministrazione ha provveduto (nel 1997) ad accogliere la domanda di riscatto della laure.

Tale riscatto permetterà di andare in pensione, con un anticipo pari al periodo riscattato. Il vantaggio economico è quindi dovuto al fatto che il lettore potrà andare in pensione prima, rispetto alla data prevista senza riscatto; e, nel caso volesse cessare per limiti di età, potrà andare in pensione con una maggiore anzianità contributiva, su cui verrà calcolato l’assegno.

Si ritiene che convenga accettare l’onere richiesta per riscattare la laurea, in quanto, oltre alle considerazioni appena esposte, i contributi versati sono deducibili dalle tasse, sulla base dell’aliquota Irpef marginale.

DAL  “IL SOLE 24 ORE”  DEL  4  DICEMBRE  2017

 

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