mercoledì, Maggio 1, 2024
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Responsabilità amministrativa d’impresa nel crollo del ponte Morandi di Genova: Esigenza “Misure cautelari”​ per la revoca della concessione

Responsabilità amministrativa d’impresa nel crollo del ponte Morandi di Genova: Esigenza “Misure cautelari”​ per la revoca della concessione

Dalla tragedia del crollo del Ponte Morandi di Genova,avvenuta nell’agosto del 2018, il responsabile del Movimento 5 Stelle Luigi Di Maio, con cadenza quasi quotidiana non fa che ripetere la necessità di procedere alla “rescissione unilaterale” del contratto con la società concessionaria del servizio di manutenzione dell’arteria stradale “Autostrade per l’Italia”, riconducibile alla società Atlantia, quotata in borsa, con una forte presenza nel capitale della famiglia Benetton per circa il 30%.
In pratica, senza esagerare, io stesso lo avrò sentito ripetere almeno un centinaio di volte, una cantilena che ha del patetico con tutto il rispetto dovuto alle 43 vittime innocenti della tragedia. Da buon populista, convinto com’è di guadagnare consenso elettorale, insiste nel dire che bisogna attivarsi alla revoca della concessione.
Normativa in vigore
Da ormai una ventina di anni, esiste nel nostro Paese il Decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 – Disciplina sulla responsabilità delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica.
In base a questa legge, l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da personale dipendente o apicale.
Una delle sanzioni previste dalla richiamata normativa è riferibile alle sanzioni “interdittive” che possono essere temporanee o definitive a secondo dei casi e delle circostanze dei fatti di causa.
Nelle more del giudizio definitivo, il giudice può adottare delle misure cautelari ex art.45 e seguenti del decreto 231/01.
Le sanzioni interdittive
L’interdizione è quell’istituto giuridico che comporta una limitazione temporanea dell’esercizio di una facoltà o di un diritto, in tutto o in parte; esso è la base delle sanzioni interdittive elaborate dal legislatore per contrastare più efficacemente le condotte illecite all’interno dell’ente grazie al loro contenuto inibitorio.
Le sanzioni interdittive hanno una durata limitata (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) e possono essere applicate in via definitiva solo secondo quanto stabilito dall’art. 16.
L’art. 9 c.2 DLgs. 231/2001 elenca le sanzioni interdittive:
• L’interdizione dall’esercizio dell’attività, comporta la chiusura dell’intera azienda o di un suo ramo; essa è un’autonoma sanzione ma può anche essere l’effetto dell’applicazione della seconda sanzione interdittiva:
• La sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze, concessioni funzionali all’esercizio dell’attività;
• Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, comporta il blocco delle entrate dell’ente, con l’esclusione dei contratti necessari per ottenere le prestazioni di un servizio pubblico necessario al normale svolgimento dell’impresa;
• L’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e la revoca di quelli già ottenuti o il divieto di pubblicizzare beni o servizi, comportano quasi una totale assenza di occasioni di profitto per l’ente.
I presupposti per l’applicazione delle sanzioni interdittive sono disciplinati dall’art. 13 DLgs. 231/2001 che dice che le sanzioni interdittive si applicano in relazione ai reati per i quali sono espressamente previste, se l’ente ha tratto dal reato un profitto di un certo rilievo e il reato è stato commesso da un soggetto in posizione apicale o da un soggetto sottoposto alla direzione dei primi, a causa di gravi carenze organizzative; o in caso di reiterazione degli illeciti.
Ipotesi di reato
Una delle ipotesi di reato formulate dalla Procura della Repubblica di Genova riguarda l’Omicidio colposo plurimo ex art.589 cp, indicato quale reato presupposto per la Responsabilità amministrativa d’impresa cui ho fatto cenno in premessa.
L’omicidio colposo è indicato nel novero dei reati presupposto alla legge de qua – ex art. 25 – sexpties – Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime.
Sulla base di quanto enunciato, l’Autorità giudiziaria, ancor prima della sentenza di condanna, potrà valutare l’adozione di una qualche misura cautelare nei confronti della società Atlantia, ivi compresa la “revoca della concessione” ex art.45 e seguenti dello stesso decreto.
Conclusioni
Immaginando che ad oggi non ci siano state le condizioni per l’adozione di misure cautelari contro la società Atlantia, ho ragione di presumere che l’eventuale procedura che dovesse essere avviata da parte dell’autorità politica, potrebbe scontare forti penalità derivanti da una rescissione anticipata del contratto, come probabilmente è indicato nel documento originario a suo tempo sottoscritto e dallo stesso Codice civile che, secondo i rumors, ammonterebbe a circa 25 miliardi di di euro in danno delle casse pubbliche.
Penso che allo stato forse converrebbe aspettare la fine delle indagini, finalizzate all’accertamento delle responsabilità.

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