venerdì, Maggio 17, 2024
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Antiriciclaggio: Ampliamento reati presupposto!

Antiriciclaggio: Ampliamento reati presupposto!

Anche i delitti colposi, provocati anche senza volerlo ovvero privi di un disegno preordinato o addirittura le contravvenzioni, entrano a far parte della già ampia platea dei reati presupposto al riciclaggio di denaro sporco.

Rappresenta questo un indirizzo comunitario, ritenendolo – a mio avviso “a torto” – di contrastare il malaffare con maggiore incisività ed efficacia.

Al netto quindi di una esperienza da farsi sul campo, credo che questa novità sia fuori luogo ed esagerata.
Arrivare ad includere fra i reati presupposto al riciclaggio, andando ben oltre l’attuale formula del “delitto non colposo”, condotte diverse – provocate da imprudenza o imperizia – , ovvero senza più l’elemento psicologico della coscienza e volontà di perseguire un determinato disegno criminoso, sia contraddittorio e velleitario.
Aggiungendo poi, le ipotesi contravvenzionali, si è superata anche la fantasia.
Staremo a vedere!

Attività criminosa

A dirla tutta, sembra che il provvedimento di cui parliamo, il d.lgs 195/2021, in vigore dal 15 dicembre u.s, che ha dato attuazione alla Direttiva 2018/1673 appena introdotto, ha disposto  come si è detto, l’ampliamento dei reati presupposto al riciclaggio, abbia tralasciato alcuni aspetti, sicuramente in modo involontario: diciamo una dimenticanza.

Di cosa stiamo parlando o a cosa mi riferisco?

Mi riferisco alla definizione di “attività criminosa” che conduce a particolari tipologie di organizzazioni criminali, non costituite in maniera fortuita per la commissione estemporanea di reati, ma organizzate in maniera relativamente stabile con uno schema gerarchico e con un obiettivo comune.

Se questa è la definizione che attribuiamo al termine di “attività criminosa”, mi riesce difficile immaginare che si possa creare una organizzazione del genere per “imprudenza o imperizia” ovvero senza dolo specifico così come succederà in presenza di delitti colposi.
Faccio questo riferimento perché l’articolo 2, comma 1, del d.lgs 231/07, nelle diverse fattispecie ivi descritte, oltre ad eliminare la presenza e la necessità del soggetto terzo (prestanome) già  dal 2007  – (diversamente dal precetto penale di cui all’art.648bis) – parla sempre di “attività criminosa” che alla luce delle recenti novità, dobbiamo capire bene quali siano esattamente

E” un articolo questo, finalizzato alla mera prevenzione quando esordisce “…ai soli fini del presente decreto, per riciclaggio si intende:…”
Adesso, si trova qualcuno che ci spiega meglio taluni passaggi per diradare la tanta nebbia esistente fra i “soggetti obbligati”?


Da osservatore di periferia, ringrazio in anticipo!

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