martedì, Maggio 7, 2024
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Delocalizzazione aziendale: Libertà d’impresa in assenza di contributi pubblici!

Delocalizzazione aziendale: Libertà d’impresa in assenza di contributi pubblici!

…. se fossi un datore di lavoro mi verrebbe da dire: Cose da pazzi!

Premesso che la libertà d’impresa é meritevole dello stesso riguardo e considerazione che uno Stato deve riservare alla tutela occupazionale, in ossequio a quanto indicato dall’articolo 41 della Costituzione: “L’iniziativa economica privata è libera”.

In proposito, mi sono già pronunciato, rivendicando il diritto dell’imprenditore ad esercitare il principio costituzionale con tutte le garanzie possibili e immaginabili, soprattutto se gli investimenti non sono accompagnati da risorse pubbliche – https://www.giovannifalcone.it/delocalizzazione-dimpresa-precetti-e-sanzioni-dalle-autorita-di-governo/

La manovra di bilancio per l’anno 2022, in conseguenza di numerose delocalizzazioni d’impresa registrate nel recente periodo, ha inteso introdurre taluni accorgimenti nel tentativo di ostacolare o comunque limitare questi effetti.

Norme anti-delocalizzazioni

Nel rispetto di tutte le previsoni, la manovra di bilancio già approvata al Senato, da approvare alla Camera a scatola chiusa e senza alcuna possibilità di emendare causa i tempi strettissimi per non andare all’esercizio provvisorio, sono state inserite in manovra le norme anti-delocalizzazioni delle imprese.

La disciplina, secondo le stesse nuove indicazioni, si applica ai datori di lavoro con almeno 250 dipendenti, laddove questi, intendessero procedere alla chiusura di una sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo con cessazione definitiva della relativa attività e un conseguente licenziamento di almeno 50 lavoratori. In questi casi, pena nullità dell’iniziativa, dovranno informare per iscritto i sindacati di categoria, le Regioni interessate, il ministero del Lavoro, il ministero dello Sviluppo economico e l’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro.

Stiamo parlando di aziende in bonis, che fanno utili sul mercato. Infatti, le descritte novità non riguardano i datori di lavoro in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario che rendano probabile la crisi o l’insolvenza e per quelli che potranno procedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione delle crisi d’impresa.

La comunicazione dovrà contenere le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui è prevista la chiusura. Inoltre, lo stesso datore di lavoro, secondo la novella introdotta, entro 60 giorni dalla comunicazione della chiusura, è tenuto ad elaborare un piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche derivanti dalla chiusura stessa e lo presenti ai sindacati, alle Regioni, ai ministeri e all’Anpal1.

Il piano dovrà essere discusso con sindacati, Regioni interessate, ministero del Lavoro e Mise e Anpal. In caso di accordo sindacale si procede alla sottoscrizione del Piano e il datore di lavoro assume l’impegno di realizzare le azioni contenute. Prima della conclusione dell’esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore non può avviare la procedura di licenziamento collettivo né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. In mancanza di presentazione del piano il datore dovrà pagare il contributo di licenziamento, pari al 41% del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni, moltiplicato per due. Inoltre, se non viene sottoscritto l’accordo sindacale sul Piano, il contributo per i licenziamenti collettivi sarà aumentato del 50%.

Insomma, se fossi un datore di lavoro mi verrebbe da dire: Cose da pazzi!

Ricordo personale

Verso la fine degli anni ‘80, in terra di Calabria, al Comado di un Reparto della Guardia di finanza mi trovai ad avviare una verifica generale nei confronti di un’azienda operante nel settore della produzione e del commercio all’ingrosso di materiale elettrico.

Sto parlando di una vecchia attività economica operante da tempo sul territorio con una trentina di dipendenti stabili ed a suo tempo assunti a tempo indeterminato.

Giunto sul luogo, nel mentre ero accompagnato da una decina di persone – come abitualmente accade all’apertura dell’attività ispettiva, per la quale, in base a disposizioni interne al Corpo, è obbligatoria la presenza dell’ufficiale – dopo le formalità di rito, mi feci subito accompagnare nell’ufficio dell’amministratore.

Seguendo la donna che mi anticipava nel percorso, la stessa aprì una porta facendomi cenno di seguirla, quando trovammo un signore di mezza età, visibilmente sconvolto che aveva appena chiuso una telefonata.

Atteso qualche minuto, anche con qualche imbarazzo, mi presentai come Ufficiale della Guardia di finanza, al suo cospetto per avviare una verifica fiscale generale, biennale, anche previa esibizione della tessera di riconoscimento personale.

Lo stesso amministratore, ricompostosi alla meglio, ebbe a confidarmi le ragioni del suo grave turbamento dicendo:

Ho appena ricevuto una telefonata da parte di delinquenti che ho già denunciato per varie estorsioni ricevute, i quali mi hanno appena riferito a telefono che sanno di mia figlia appena iscritta all’Università di Roma. Gli stessi, mi hanno intimato ad adeguarmi al sistema”.

E’ stata una delle più brutte giornate della mia vita, provando un senso di impotenza verso una forma di Stato invisibile, forte e violento che imponeva le sue regole.

Conclusioni

A questo punto mi chiedo se il mio, il nostro Stato, fatto di regole da rispettare, si è posto il problema del controllo del territorio, cercando di colmare debolezze strutturali prima di introdurre regole nuove come quelle appena accennate e contenute nella manovra di bilancio?

Questa che mi faccio è una domanda tecnica!

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1 I lavoratori interessati dal Piano potranno beneficiare dei trattamenti straordinari di integrazione salariale. I lavoratori inoltre potranno anche accedere al programma di garanzia di occupabilità-Gol.

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