venerdì, Maggio 17, 2024
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RISCHI DI CREDITO & RICICLAGGIO: Inadeguata verifica della clientela!

RISCHI DI CREDITO & RICICLAGGIO: Inadeguata verifica della clientela! 

 

Quando la Banca eroga un finanziamento, non deve limitarsi come ha fatto fino ad ora, a valutare soltanto l’aspetto relativo alla solvibilità del cliente ma al contrario, dovrà integrare queste informazioni sotto il profilo soggettivo del cliente in ordine alle sue potenzialità economiche ed alla sua onorabilità avuto riguardo all’aspetto reputazionale del cliente. Questa è un’attività da svolgersi verificando tutte le fonti possibili, affidabili, lasciando traccia nel fascicolo del cliente.

Se non fa questo, la stessa Banca rischia, come in questo e tanti altri casi in passato di non vedersi riconosciuta quella invocata “buona fede del terzo” in conseguenza dell’intervento della magistratura [1].

Emblematico il caso di talune banche che senza alcuna valutazione critica circa l’onorabilità di clienti affini o facenti parte di cosche criminali, hanno erogato ingenti risorse per l’acquisto di immobili di pregio [2].

La giurisprudenza di legittimità più recente sembra orientata ad interpretazioni molto più restrittive che in passato, adducendo nelle sentenze il “difetto di buona fede” nei confronti del sistema creditizio[3].

La morale che si trae da questo tipo di vicende è che necessita una costante e continua intesa e raccordo fra l’ufficio fidi e l’antiriciclaggio della banca dove rispettivamente, si avrà certamente cura di verificare la solvibilità senza trascurare il profilo soggettivo del cliente, ovvero la sua storia economica, fiscale e imprenditoriale.

Banca avvisata, mezza salvata! 

 

 


[1] Nota a sentenza 25.02.13 – Confisca di beni: i diritti di credito del terzo e l’interesse pubblico alla repressione criminale
Nota a Corte di Cassazione – Sezione Prima Penale, Sentenza 26 settembre 2012, n. 36990 –
Avv. Andrea Falcone https://www.giovannifalcone.it/3355/terzo_in_buona_fede_confisca_confermata_in_cassazione.html

CONFISCA E DIRITTI DEI TERZI: ANALISI DI UNA SENTENZA DELLA CASSAZIONE

Premessa. La Corte di Cassazione (sez. I penale, sentenza n. 37558 del 2018) si è pronunciata -su ricorso dell’Agenzia per i beni sequestrati alla criminalità organizzata -sul caso di un istituto di credito che iscrive un’ipoteca su un bene di un mafioso poi oggetto di confisca c.d. allargata, ai sensi del codice antimafia (art. 12-sexies d.lgs. n. 306/1992), e che pretende la liquidazione del credito garantito. La Cassazione enuncia alcuni principi importanti in materia, di seguito sintetizzati.
Il caso. Su una unità immobiliare, oggetto di confisca assieme ad altri riferibili a Gennaro Rosario, condannato per il delitto di usura, era stata iscritta in precedenza un’ipoteca volontaria in virtù del contratto di finanziamento fondiario di euro centomila concesso dal un istituto bancario. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa aveva ammetteva la Banca al pagamento del credito ipotecario sottolineando la formale incensuratezza del soggetto alla data della richiesta di finanziamento fondiario ed il rispetto delle procedure operative standardizzate per la concessione dei mutui ipotecari.
Le motivazioni della Cassazione. La Cassazione, richiamando la consolidata giurisprudenza in materia, anche della Corte costituzionale (vedi in particolare le sentenze nn. 229 del 1974, 259 del 1976 e 487 del 1995) ribadisce che la confisca di un bene – non solo per le confische preventive ma anche per le confische penali, emesse a seguito di condanna o sentenza di patteggiamento -non comporta l’automatica estinzione dei diritti dei terzi gravanti sull’oggetto, a condizione che il terzo, pur se creditore garantito da ipoteca, dimostri in concreto la sua posizione di ‘buona fede’ e di ‘affidamento incolpevole’. Il comportamento del terzo può classificarsi colpevole non solo in caso di dolo ma anche in caso di imprudenza, negligenza ed imperizia: a tal fine deve pertanto presentare elementi idonei a rappresentare non solo la sua estraneità all’illecito pregresso ma anche l’affidamento incolpevole inteso come applicazione, in sede contrattuale, di un livello di media diligenza teso ad escludere la colpa.
In particolare, ad un istituto di credito è richiesto uno specifico dovere di diligenza circa l’affidabilità dei soggetti finanziati; l’istruttoria della banca deve servire ad assumere le necessarie informazioni sulla compatibilità dell’impegno finanziario assunto con il mutuo richiesto. Nel caso concreto, invece, se il credito aveva data certa anteriore al provvedimento di sequestro, è mancato invece l’accertamento in ordine alla inadeguatezza dei redditi leciti dichiarati dal soggetto richiedente (e dai suoi familiari) in rapporto alla sopportazione del mutuo e all’obbligo della sua restituzione; in sostanza, non è stato svolto alcun reale controllo delle condizioni patrimoniali del richiedente e della famiglia e sulla sua affidabilità e solvibilità.
Per queste ragioni la Cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia e rinviato gli atti al Tribunale di Siracusa per una nuova pronuncia.
La legge n. 228 del 2012. Si ricorda che l’art. 1, comma 190, della legge n. 228 del 2012 ha definitivamente esteso ad ogni ipotesi di confisca, sia amministrativa/preventiva che penale, le garanzie per il terzo creditore previste dall’art. 52 d.lgs. n. 159/2011, così come modificato dalla legge n. 161 del 2017.

 

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