giovedì, Maggio 16, 2024
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Abf: Ricorso respinto!

Abf: Ricorso respinto!

Il Collegio palermitano dell’Arbitro Bancario e Finanziario, con pronuncia numero 10371 dell’11 luglio 2022 – Pres. Maugeri, Rel. Mirone ha respinto un ricorso presentato da un cliente di una banca a cui, abbastanza inopinatamente e per ragioni connesse – si legge nella pronuncia dell’Abf – alla disciplina antiriciclaggio di cui al d.lgs 231/2007, erano stati chiusi unilateralmente alcuni rapporti di conto.

Con il ricorso presentato, lo stesso cliente, chiedeva anche una serie di ristori a titolo di risarcimento: bocciato su tutta la linea in quanto, secondo l’Arbitro, ha agito correttamente.

Una delle ragioni addotte dalla banca, sono risultate riferibili alla mancata idoneità dei documenti di identità e documentazione reddituale. 

In merito rileva di aver provato, senza successo, a prendere contatti (telefonicamente, a mezzo mail e tramite posta) con il cliente.

Da ultimo produce apposta raccomandata Nexive spedita all’indirizzo comunicato in sede contrattuale dal cliente, tornata indietro per “indirizzo sconosciuto”.

Pratica operativa

Per quanto non conosco appieno i fatti di causa prodotti da ambo le parti, voglio provare a commentare la vicenda, desumendone dalla mera lettura della pronuncia sopra richiamata.

Il primo aspetto che emerge è la circostanza dell’indirizzo sconosciuto presso la sede dichiarata, confermando questo la probabile approssimazione e superficialità con cui é stata avviata la relazione trattandosi questo di un elemento questo che andava accertato, fin dall’avvio del rapporto continuativo e quindi dell’adeguata verifica.

Alle mie preliminari osservazioni pubblicate su Linkedin, un Aml di una grande banca ha inteso evidenziare:” Un Aml di Mps, ha detto: “Nell’articolo si parla di cliente non rintracciabile (più tentativi tramite telefono, mail e in ultimo con raccomandata). Credo che l’Intermediario abbia agito correttamente.”

Al contrario, secondo lo scrivente, la banca ha agito male, forse malissimo, anche se la questione non è stata posta correttamente all’attenzione dell’organo giudicante.

In proposito, per meglio chiarire il concetto dico che le attenzioni, le cautele, gli approfondimenti e quant’altro per garantire la corretta applicazione della normativa richiamata /ex d.lgs 231/07), devono essere poste in essere all’atto dell’avvio del rapporto continuativo.

Quando il rapporto è partito, immaginiamo riferibile all’esercizio di una ben definita attività economica, che utilizza un conto “aziendale” – che nella vicenda in esame ho solo ragione di presumerlo visto che non si chiarisce se trattasi di un conto aziendale o personale – con transazioni coerenti con l’oggetto sociale dichiarato, che paga le tasse, i contributi per i dipendenti, non può essere una banca ad interrompere questo idillio.

Si può sospendere per qualche giorno l’operatività del conto invitando l’amministratore in filiale, senza ricorrere alla chiusura unilaterale del rapporto.

Agire diversamente, significa la morte civile, prima ancora che giudiziaria dell’imprenditore!

Per questo, anche se non conosco nel merito i fatti di causa, ho la sensazione che questa zelanteria bancaria sia frutto del terrore sanzionatorio!

 

 

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