giovedì, Maggio 16, 2024
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Duemila rapporti privi del Titolare effettivo: l’antiriciclaggio, un optional!

Duemila rapporti privi del Titolare effettivo: l’antiriciclaggio, un optional!

 

Non sono riuscito a trovare e non ho letto la sentenza di Cassazione che avrebbe confermato la pronuncia di condanna della Corte di Appello di Roma, contro il management della banca Popolare dell’Emilia Romagna a cominciare dai componenti del CdA, Direttore generale ed i componenti del Collegio sindacale.

Il secondo giudizio  di merito della Corte territoriale della capitale confermava la sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d’Italia per complessivi 258mila euro, sulla scorta di una ispezione riguardante la verifica del rispetto della normativa antiriciclaggio.

In tale contesto, secondo quanto leggo dagli organi di stampa, era emerso “la mancata individuazione dell’effetti­vo titolare di 1.900 clienti persone giuridiche, pari al 17% del totale; non era stata prestata atten­zione alle problematiche sorte nella fase di ricostruzione post terremoto, che avrebbe richiesto invece l’adozione di strumenti idonei a consentire la tracciabili­tà dei flussi di denaro confluiti per la ricostruzione».  

Rilievi ispettivi 

Se capisco bene la Carispaq, facente parte del gruppo della Banca Popolare dell’Emilia Romagna, non avrebbe eseguito correttamente l’adeguata verifica, omettendo la individuazione del titolare effettivo di ben 1.900 attività economiche e, per questa grave carenza organizzativa e procedurale, sarebbe stata destinataria di una sanzione amministrativa di appena 258mila euro.

Insomma, con sanzioni del genere, di pochi spiccioli, non oso immaginare quali siano state le violazioni della Ing Bank che si è vista recapitare sanzioni di oltre 30 milioni di euro.

Se così è, come sembra, faccio fatica ad immaginare come si possa mantenere un rapporto con circa due mila diverse attività economiche (società), senza avere neanche la percezione di chi possa essere il titolare effettivo, la persona che ha messo i soldi e che ha finanziato l’avvio di tali attività imprenditoriali.

Con un modus operandi di tal fatta da parte di un intermediario finanziario significa buttare a mare l’intero dispositivo di contrasto messo in piedi negli ultimi trent’anni attraverso Raccomandazioni del Gafi, Direttive comunitarie, Decreti legislativi, Circolari, Regolamenti e non so cos’altro ancora.

Ma ci rendiamo conto?

Una violazione sistemica di inaudita gravità in cui stento addirittura a crederci.

Intanto, così è se vi pare!

 

 

 

 

 

 

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1 commento

  1. Per quanto datato, voglio ricordare questo episodio riguardante la condanna contro il management di una banca che ha omesso la ricerca ed individuazione del Titolare effettivo in circa duemila rapporti.
    Il TE, da individuarsi nel quadro di una adeguata verifica da effettuarsi all’avvio di una relazione con la clientela, rappresenta l’operazione più importante per assicurare la necessaria “collaborazione attiva” nel dispositivo di contrasto al malaffare.
    Se questa è stata la natura del rilievo, credo che la sanzione che ne è seguita, sia stata doverosa!

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