venerdì, Maggio 17, 2024
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Commercio al dettaglio: Denuncia di un consumatore!

Correva l’anno 1988, ero appena giunto in terra di Calabria, Catanzaro, destinato al comando di una Sezione presso il locale Comando Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza.

Da lì a qualche giorno, ricevetti un signore attempato, interessato a presentare una denuncia per un comportamento scorretto e vessatorio di un commerciante, titolare di un esercizio di autoricambi nel territorio adiacente.

In sintesi, nel verbalizzare l’episodio il denunciante ebbe a riferirmi:

“Comandante, stamattina mi sono recato presso l’autoricambi xy, chiedendo il costo della “mascherina frontale della mia Fiat 127.

Mi è stato risposto che il preventivo costa 12mila lire (eravamo con la vecchia lira) e che lo avrebbe dedotto dall’eventuale acquisto.

Ho desistito subito dalla richiesta appena fatta e mi sono recato presso il Comado dei Vigili urbani di Catanzaro Lido per denunciare l’accaduto. I Vigili, nel declinare la loro competenza, mi hanno consigliato di recarmi presso il locale Comando dei Carabinieri i quali, a loro volta, mi hanno dirottato presso il Comado Brigata della Guardia di finanza. Questi ultimi, mi hanno a loro volta dirottato al vostro cospetto, dicendo che data la delicatezza della materia, il Comando Nucleo di polizia tributaria è l’unico organo competente.

Adesso, posso sperare di avere giustizia perché diversamente, caro Comandante, vado dal Prefetto”.

Gli assicurai il massimo impegno per dirimere la questione!

Normativa vigente

L’allora normativa esistente per il Commercio al dettaglio a posto fisso (nello specifico negozio di autoricambi), prevedeva l’obbligo per i commercianti di esporre i prezzi dei prodotti in vendita. Veniva altresì precisato che i prezzi, dovevano essere indicati in modo chiaro, univoco e ben leggibile. Insomma, i prezzi, andavano esposti all’ingresso dei locali, nelle vetrine esterne e nelle vicinanze del prodotto.

La norma dell’epoca, oltre a prevedere una sanzione amministrativa da 200mila a due milioni di lire per eventuali violazioni (pagamento consentito in Misura ridotta del doppio del minimo o un terzo del massimo, a seconda della formula più conveniente per il trasgressore ex art.16 della legge 689/81), prevedeva una deroga proprio per gli “autoricambi” che, in luogo del prezzo esposto su ogni prodotto offerto, potevano far ricorso ad c.d. “Catalogo prezzario” da mettere a disposizione del cliente (attempato di turno che chiedeva un preventivo).

Insomma, ad una simile richiesta di un cliente qualsiasi interessato a conoscere il prezzo di un prodotto, bisognava mettergli a disposizione questa sorta di vocabolario per mezzo del quale lo stesso cliente, avrebbe potuto acquisire l’informazione.

Attività operativa

Una volta acquisito ogni elemento di conoscenza, disposi l’intervento di una pattuglia che avrebbe dovuto simulare l’acquisto di un prodotto, previa richiesta di un preventivo, onde riscontrare la reale condotta del commerciante.

Anche in questo caso, lo stesso, chiese il pagamento anticipato del preventivo negli stessi termini della denuncia presentata.

Si procedette alla contestazione, risolta con il pagamento di lire 400mila con l’aggiunta delle spese di notifica (doppio del minimo con pagamento in misura ridotta).

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