giovedì, Maggio 9, 2024
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Condanna commercialista: Giustizia impazzita!

Condanna commercialista: Giustizia impazzita!

 

Con sentenza di Cassazione Civile del 22 gennaio 2024, n.2129, la nostra giustizia di legittimità ha inaugurato l’anno corrente nel modo peggiore possibile.

Al riguardo, mi sarei aspettato un commento, un sussurro, una presa d’atto od anche un cenno di esistenza in vita da parte della categoria dei professionisti contabili – alias commercialisti.

Lo dico perchè la pronuncia di legittimità di cui sto parlando, riguarda la condanna di un commercialista ad una sanzione amministrativa di oltre 600mila euro, irrogata con una Ordinanza ingiunzione di pagamento da parte del Ministero dell’economia e finanze perchè si adduce che, il professionista in parola, in quanto soggetto obbligato agli adempimenti antiriciclaggio – ex D.lgs 231/07 – non avrebbe provveduto all’inoltro di una Segnalazione di operazione sospetta.

Per quanto abbia   già manifestato tutto il mio disappunto per il merito della pronuncia, ora, a mente fredda, vorrei che facessimo una riflessione di merito sulla pronuncia medesima.

Il quibus del contenzioso nasce da una contestazione della Guardia di finanza nei confronti di una società operante nel settore del “commercio ingrosso di materiali ferrosi”. La stessa società, secondo le risultanze investigative descritte nelle quattro pagine della pronuncia di Cassazione, nell’arco di un paio di anni, attraverso alcuni “conti aziendali”, avrebbe effettuato numerose operazioni di prelievo di denaro contante per un importo complessivo di oltre 12milioni di euro.

Di fronte a siffatta operatività, secondo l’assunto dei verbalizzanti, peraltro privo di alcuna fondatezza pratica e giuridica che cercherò di speigare, il professionista, avrebbe dovuto inoltrare una “Segnalazione di operazione sospetta” e per questa presunta omissione, sarebbe stato condannato al pagmento della sanzione amministrativa.

Più volte ho detto e l’occasione appare propizia per ripeterlo che il riciclaggio e  quindi il sospetto che ne può scaturire, deve nascere da una valutazione sulla provenienza della provvista e giammai sulla destinazione (con eccezione delle cartiere in materia di FOI).

Il settore economico in parola, implica una miriade di acquisti fatti da privati consumatori anche per importi singolarmente modesti. Ne consegue che la chiave di lettura per comprendere la destinazione della ingente provvista prelevata – oltre 12milioni di euro – ricade solo ed unicamente sulle scritture contabili che, nel nostro caso, nessuno si è sognato di andare a vedere.

Surreale!

Pratica operativa

Un “conto aziendale”, per definizione e per sua natura, sottende la esistenza di una contabilità a cominciare dal “Libro giornale” in grado di tradurre anche la quotidianità di una impresa, ivi compresa nel nostro caso, la destinazione della ingente provvista di denaro contante, ovvero il rispetto delle soglie contemplate nell’articolo 49 del D.lgs 231/07.
Questo, dev’essere un percorso logico da seguire nel contesto di un controllo, prima ancora di presumere, asserire, assurgere e altro ancora che, al massimo esprimono dei teoremi basati sul nulla e che esulano completamente dal nostro Stato di diritto della cui esistenza, i nostri Ermellini dovrebbero avere buona nota.
Insomma, il fatto che tutta la giurisprudenza, non solo di legittimità, ha mai inteso attribuire una particolare importanza a tale aspetto che, invece, a mio modesto avviso, è dirimente, ancora di più mi induce a dire che il controllo delle scritture contabili avrebbe potuto aiutare l’organo giudicante a fornire un giudizio basato sui fatti e non sulle chiacchiere dei verbalizzanti, verso i quali formulo deferenti ossequi.

Al punto in cui siamo mi chiedo: E la banca, quali sono le conseguenze per l’intermediario?

Potrebbe darsi che la stessa banca, pensando che la Sos sia l’unico modo per evitare guai, senza sapere nè leggere e scrivere abbia già provveduto all’inoltro di una Segnalazione, naturalmente sbagliando come gli capita di solito da decenni a questa parte!

A seguire, è arrivato il turno del tenutario delle scritture contabili: Ahinoi!

Nell’attesa che qualcuno si esprima dicendo la propria, mi fermo qua per carità di patria!

 

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1 commento

  1. Se nessuno parla, anche di fronte ad assurdità della specie in commento, dipende dal fatto che i commercialisti – oltre naturalmente agli intermediari – non avendo ancora assimilato il significato del “Riciclaggio di denaro sporco”, al momento opportuno non sanno neanche difendersi.
    La mia è solo una impressione!

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