lunedì, Maggio 20, 2024
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CID FALSO: Paga solo chi si autoaccusa del sinistro

Incidente vero o falso? Diciamo presunto. Perché il perito non abbocca e spiega che di sicuro i fatti non sono andati come sostengono i due che hanno firmato il modello di constatazione amichevole: troppo i lievi i danni per la dinamica del sinistro descritta dal Cid. Il giudice, allora, condanna il responsabile del tamponamento e “salva” l’assicurazione. E sbaglia perché il modulo blu non ha valore di prova piena neppure contro chi confessa di essere responsabile del sinistro: si tratta di un’ipotesi di litisconsorzio necessario e non si può distinguere la sorte del danneggiante da quella della compagnia. Ma attenzione, l’applicazione sbagliata della legge deve essere censurata dal diretto interessato, cioè dal conducente: non può farlo in sua vece il danneggiato (e suo presunto “complice”), che non ha alcun interesse processuale in merito. Risultato: resta la condanna a chi si è autoaccusato del tamponamento. È quanto emerge da una sentenza emessa il 22 marzo 2011 dalla terza sezione civile della Cassazione.

Simul stabunt…
Nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell’assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, il responsabile del danno assume la veste di litisconsorte necessario e dunque deve essere chiamato nel giudizio sin dall’inizio: la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale e il giudizio deve concludersi con una decisione uniforme per tutti coloro che vi partecipano: rispetto allora al (presunto) danneggiante che si autoaccusa del tamponamento, deve trovare applicazione la norma di cui all’articolo 2733 terzo comma Cc secondo cui, in caso di litisconsorzio necessario, la confessione resa da alcuni soltanto dei litisconsorti è liberamente apprezzata dal giudice. È vero: sulla base della mera dichiarazione contenuta nel Cid non si poteva giungere alla condanna del conducente. Ma doveva essere quest’ultimo a censurare la decisione su questo punto con un’impugnazione ad hoc, cosa che invece non avviene. Né può esercitare un ruolo di supplenza il danneggiato, che ha chiesto la condanna solidale del conducente e della compagnia assicurativa: egli infatti non ha alcun titolo per far valere l’erronea applicazione della legge nei confronti del primo.

https://www.giovannifalcone.it/upload/uno.pdf

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