lunedì, Maggio 20, 2024
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BLINDARE IL PATRIMONIO PER NON PAGARE: Con la condanna, i debiti si pagano e la blindatura non funziona

Alla fine la Giustizia arriva! Simulare una operazione al fine di blindare le proprie disponibilità patrimoniali nell\’intento di sfuggire alle conseguenze di una sicura condanna per debiti non onorati non si rivela una buona soluzione. La scorciatoia non paga: meglio la strada maestra. Il debitore l’aveva studiata bene, per far sparire i soldi dovuti al creditore, ma alla fine non la spunta. Mentre si avvicina la data della sentenza che lo obbligherà a pagare, il debitore pensa bene di donare i suoi beni e di costituire un fondo patrimoniale che gli consentirà il relativo usufrutto. Ma scatta la revocatoria del creditore che non alcun ha bisogno di provare il dolo nei confronti della controparte. È quanto emerge da una sentenza del 22 marzo 2011 emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione.

Solidarietà irrilevante
Ha un bel dire, il creditore, che mancherebbe l’elemento soggettivo per far scattare l’azione di cui all’articolo 2901 Cc: affinché questo presupposto si configuri – spiegano invece i giudici con l’ermellino – non risulta necessaria l’intenzione di nuocere alle ragioni del creditore laddove l’atto dispositivo “incriminato” sia successivo al sorgere del credito. Regge, nel caso di specie, la motivazione dei giudici del merito: il debitore sa benissimo che di lì a poco sarà definito il giudizio che ha a oggetto il credito contestato e, dunque, sceglie di “blindare” i suoi averi per mettersi al riparo da un’eventuale condanna, poi puntualmente avvenuta. Né conta, nella specie, l’esistenza di altri condebitori solidali: anche in questa situazione la revocatoria può ben configurarsi (laddove ricorrano tutti i requisiti); poniamo infatti che il condebitore solidale compia atti di disposizione tali da che diminuiscono la garanzia generica sul suo patrimonio al punto da renderla insufficiente rispetto al credito: il creditore è comunque legittimato a proporre l’azione di cui all’articolo 2901 Cc nonostante i rispettivi patrimoni degli altri coobbligati risultino separatamente a fornire la garanzia ex articolo 2740 Cc.

https://www.giovannifalcone.it/upload/uno.pdf

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