venerdì, Maggio 17, 2024
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CONDOMINIO : Risarcimento danni contro interventi illeciti

In un condominio c’è una terrazza a
livello di proprietà esclusiva, che fa da copertura a un portico condominiale.
Senza alcuna delibera condominiale, e a sue spese, il vecchio proprietario ha
effettuato delle modifiche sul terrazzo di proprietà esclusiva, andando in
sovrapposizione alla vecchia pavimentazione e bloccando degli scarichi di
acqua. In base a queste premesse, per le spese del rifacimento del terrazzo si
applicherà il criterio ” un terzo/due terzi ” o esse saranno interamente del
proprietario che ha modificato le strutture senza delibera ? Resta, peraltro,
il problema, che la situazione è stata creata dal vecchio proprietario del
terrazzo a livello, e non dell’attuale.

A. M. BERGAMO

R I S P O S T A

La spesa per
le riparazioni necessarie va ripartita in applicazione del criterio legale,
che, secondo la giurisprudenza maggioritaria, nel caso delle terrazze a livello
è quello dettato per i lastrici solari ( articolo 1126 del Codice civile : un
terzo a carico del proprietario e i restanti due terzi da ripartire tra tutti i
proprietari delle unità immobiliari sottostanti ). Qualora vi siano elementi
sufficienti per ritenere che le opere si siano rese necessarie per effetto di
interventi illeciti, sarà il condominio a doversi attivare nei confronti dei
responsabili per ottenere il risarcimento dei danni (se del caso, anche nei
confronti di un vecchio condominio ).

DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 25 AGOSTO 2014

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