L’amministratore di un condominio ha
l’obbligo di fare installare la linea vita sul tetto. Fatto questo, è tenuto
anche a verificare che l’installatore ( lavoratore autonomo) dell’impianto
televisivo che deve operare sul tetto abbia seguito un corso di formazione per
i lavori in quota oppure tale controllo non è di sua competenza ? In caso di
infortunio, risulta responsabile quale committente, oppure il fatto che
l’installatore non sia un lavoratore dipendente lo esonera da tale rischio,
avendo adempiuto all’obbligo della posa della linea vita ?
A. M. VERBANIA
R I S P O S T A
La linea vita
( ex articolo 115 del Dlgs 81/2008 ) è prevista – a carico del datore di lavoro
e/o del committente – per gli appalti edili.
Nel caso descritto del lettore, il
lavoratore autonomo – antennista – che esegua lavori sul tetto deve avvalersi
della linea vita installata dal condominio, tenuto agli obblighi di tutela
dell’esecutore sulle parti condominiali, di cui l’amministratore è custode.
L’utilizzatore dei sistemi di
sicurezza anticaduta deve comunque essere in possesso di attestati comprovanti
la specifica formazione e l’addestramento sul corretto uso dei dispositivi
antinfortuni di terza categoria ovvero – nei casi di lavori temporanei in quota
– sui sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, secondo quanto
previsto dal Dlgs 235/2003 e dal Dlgs 81/2008.
In caso di infortunio sul lavoro, il
condominio – quale committente e quale custode delle parti comuni condominiali
– può essere coinvolto nella responsabilità civile e penale incombente sul
datore di lavoro.
DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 25 AGOSTO 2014