domenica, Maggio 19, 2024
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LAVORO: Ammessa la destinazione a mansioni equivalenti

Sono un dipendente di una compagnia
assicurativa da sei anni, assunto con una professionalità specifica all’interno
del relativo ufficio (con contratto a tempo indeterminato). A luglio l’azienda
mi ha spostato in un altro ufficio, motivando lo spostamento con l’imminente
chiusura dell’ufficio in cui ero (la prospettiva di chiusura dell’ufficio era
già stata comunicata a gennaio 2014); a oggi, però lo, stesso ufficio continua
a fare produzione e non si ha una data precisa né di interruzione della
produzione né della chiusura dello stesso. Lo spostamento è avvenuto a parità
di mansione e inquadramento, ma l’attività lavorativa è totalmente differente
rispetto a quella precedente (comprendendo, tra l’altro, anche un aspetto di
carattere commerciale, che prima non era previsto), pe4r cui sto ricominciando
da zero.

Una eventuale richiesta di
spostamento dovrebbe essere presa in considerazione con qualche priorità
dall’azienda? Ci sono tempistiche particolari per presentare tale richiesta?

D. B. – MILANO

R I S P O S T A

Premesso che,
nel caso di prossima chiusura dell’ufficio in cui era impegnato il lettore, lo
spostamento sarebbe comunque valso alla salvaguardia del posto di lavoro,
l’articolo 2013 del Codice civile prevede che il lavoratore dev’essere adibito
alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla
categoria superiore che abbia successivamente acquisito, oppure a mansioni
equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della
retribuzione.

Nel caso descritto, poiché lo
spostamento è avvenuto a parità di mansione e inquadramento – nel rispetto,
quindi, dei princìpi di legge e contrattuali, che consentono legittimamente il
mutamento, ove sia stata sta rispettata la cosiddetta equivalenza delle
mansioni – nulla impedisce all’azienda di adibire il lettore a mansioni
diverse, che siano comunque utili ad accrescere le sue competenze e capacità
mediante lo svolgimento di compiti nuovi. Pertanto, se non vi sono ragioni di
salute, una richiesta di spostamento può essere avanzata in ogni momento, ma
senza che sussistano particolari criteri di precedenza o che, salvo che si
possa lamentare una effettiva e documentabile discriminazione, sia possibile
vantare un vero e proprio diritto al suo accoglimento.

DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 6 OTTOBRE 2014

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