sabato, Maggio 18, 2024
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PREVIDENZA: L’ispettore della finanza esce con le vecchie regole

Sono un ispettore della Guardia di
finanza di 56 anni, arruolato il 1° ottobre 1982. Ho ricongiunto 2 anni e 6
mesi da impiegato, precedenti l’arruolamento. Mi sembra che le forze di polizia
non rientrino nella riforma Fornero. Vorrei sapere quando potrò essere posto in
congedo ” a domanda “.

A. M. – ROMA

R I S P O S T A

Il lettore ha
ragione, al personale del comparto difesa e sicurezza non si applicano i nuovi
limiti di età anagrafica e di anzianità contributiva stabiliti dalla legge
214/11 (cosiddetta legge Fornero) per andare in pensione. Infatti, i requisiti
necessari per il collocamento in pensione del personale in esame è, ancora,
regolato dal Dlgs 165 del 30 aprile 1997, e successive modificazioni e
integrazioni che, all’articolo 6, stabilisce che il diritto alla pensione di
anzianità si consegue secondo le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 25,
26, 27 e 29, della legge 8 agosto 1995, n.335 e successive modificazioni ed
integrazioni. A tali requisiti, occorre aggiungere l’applicazione della
finestra mobile di 12 mesi, prevista dalla legge 122/10, e l’adeguamento alla
speranza di vita. Quindi, il personale del comparto difesa e sicurezza può
andare in pensione di anzianità con 35 anni di contributi (servizio utile:
servizio effettivo + servizio virtuale) e l’età di 57 anni, con adeguamento
alla speranza di vita (+ 3 mesi dal 2013), oltre all’applicazione della
finestra mobile di 12 mesi, oppure con 40 anni di contribuzione, (+ 3 mesi dal
2014), indipendentemente dal requisito anagrafico, oltre l’applicazione della
finestra mobile di 12 mesi. Dai dati riportati nel quesito, il lettore non specifica
la sua data di nascita, per cui, per sapere la data di decorrenza della
pensione anticipata, bisognerà verificare se maturerà prima il requisito di 57
anni di età e 35 anni di contributi, ai quali occorre aggiungere l’adeguamento
alla speranza di vita e la finestra mobile di 12 mesi, ovvero il requisito di
40 anni e 3 mesi di contributi (servizio effettivo + servizio virtuale), oltre
l’applicazione della finestra mobile di 12 mesi.

DAL ” IL SOLE 24 ORE ” DEL 6 OTTOBRE 2014

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