lunedì, Maggio 20, 2024
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CONDOMINIO: Ripristino del sottotetto trasformato in terrazzo

Il proprietario
dell’ultimo piano di uno stabile è anche
proprietario del suolo calpestabile del sottotetto. Senza informare tutti i
condòmini, ha fatto smuovere oltre 25 metri quadrati
di tetto (costituiti da pali di legno e tegole) per sostituirlo con un
terrazzo, da destinare a uso esclusivo. Come possiamo intervenire nei suoi
confronti perché la cosa ritorni allo stato originale? E possiamo ottenere da
lui un risarcimento danni, qualora si rifiuti di rimettere al suo posto i 25 metri quadrati
di tetto condominiale?

P. G. – PESCARA

R I S P O S T A

La giurisprudenza, con una sentenza
relativamente recente, ha modificato un orientamento precedente e ha ritenuto
che “il condominio, proprietario del piano sottostante al tetto comune, può
effettuare la trasformazione di una parte del tetto dell’edificio in terrazza
ad uso esclusivo proprio, a condizione che sia salvaguardata, mediante opere
adeguate, la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture
svolta dal tetto preesistente, restando così complessivamente mantenuta, per la
non significativa portata della modifica, la destinazione principale del bene”
(Cassazione civile, sezione II, 3 agosto 2012, n.14109). Per verificare che i
limiti indicati siano stati rispettati, nel caso di specie si potrà ricorrere
all’articolo 1117-quater del Codice civile, introdotto dalla riforma del
condominio (legge 220/2012, entrata in vigore il 18 giugno 2013).

La norma prevede
che, nel caso di attività od opere che incidano sostanzialmente sulla
destinazione d’uso delle parti comuni, sia l’amministratore che i condòmini,
anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e chiedere la convocazione
dell’assemblea per fare cessare la violazione o autorizzare l’amministratore ad
agire giudizialmente con la maggioranza prevista dal secondo comma
dell’articolo 1136 del Codice civile.

Può essere,
pertanto, chiesto il ripristino della situazione o anche un risarcimento del
danno, corrispondente alla porzione di tetto eliminata e alla mancata
coibentazione.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 5 GENNAIO
2015

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