venerdì, Maggio 17, 2024
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LAVORO: Assunzioni in Comune con i vincoli di mobilità

Il Comune di
Perdasdefogu, il 29 dicembre scorso, ha deliberato di assumere un operaio part
time a 18 ore settimanali. Ha aperto la mobilità nel caso qualcuno di un altro
ente fosse interessato, ma nessuno si è presentato. Il Comune, trascorso oramai
il termine di 60 giorni, può assumermi?

Gian Luca
Piroddi
– PERDASDEFOGU

R I S P O S T A

Secondo la normativa attuale, il
Comune, dopo aver predisposto e approvato il piano triennale dei fabbisogni e
pianificato quello annuale, prima di procedere a selezioni concorsuali per le
assunzioni di personale, deve espletare due forme di mobilità. La prima
concerne il personale in disponibilità secondo quanto disposto dall’articolo 34
bis, comma 2 Dlgs. N. 165/2001 e la seconda riguarda la mobilità volontaria
disciplinata dagli articoli 29 bis e 30 dello stesso Dlgs. Alle due procedure
di mobilità obbligatorie, pena la nullità delle successive assunzioni, deve
pure seguire lo scorrimento delle graduatorie vigenti secondo quanto stabilito
dall’articolo 4, comma 3 bis, Dl n.101/2013. Il termine dei due mesi, previsto
dal comma 4 dell’articolo 34 bis, decorrerà pertanto dall’ultimo procedimento
di mobilità espletato, qualora non vi sia da attivare una graduatoria
preesistente. Il Comune non può ritenersi pertanto legittimato a procedere ad
assumere attraverso le forme previste dal proprio piano triennale se ha
attivato la sola mobilità volontaria (come sembrerebbe dal riferimento del
lettore).

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 23MARZO 2015

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