sabato, Maggio 11, 2024
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Flusso di ritorno delle informazioni: A caccia di Feedback!

Flusso di ritorno delle informazioni: A caccia di Feedback!

“2. La Uif, con modalità idonee a garantire la tutela della riservatezza, comunica al segnalante, direttamente ovvero tramite gli organismi di autoregolamentazione, gli esiti delle segnalazioni, anche tenendo conto delle informazioni ricevute dalla Direzione investigativa antimafia e dal Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.

3. Il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto allo stesso divieto di comunicazione ai clienti e ai terzi previsti dall’art.39” – ex 2° e 3° comma dell’art.41 del d.lgs 231/07.

Questo è quanto prescrive la norma che, di fatto, è quasi sempre dimenticata significando che il “flusso di ritorno” non ha mai funzionato quando, una segnalazione di operazione sospetta, una volta partita, non si conosce la sorte.

Insomma, i sospetti della periferia non ricevono alcuna ulteriore informazione dal centro in grado di dipanare la matassa e la nebbia aumenta fino a determinare, molto spesso, la revoca degli affidamenti e la chiusura dei rapporti.

Nel dubbio, si pensa, meglio chiudere e stare tranquilli e soprattutto non rischiare sanzioni che, quando arrivano, sono devastanti per il conto economico.

Ancora di più, l’esistenza di una sos già inoltrata in capo ad un cliente determina, come diretta conseguenza, la necessità di alzare il livello di rischio della posizione portandolo a “verifica rafforzata” – ex Circolare Bankit del 30 luglio 32019 – , arrivando molto spesso ad un ingolfamento generalizzato di sistema.

Pratica operativa

Cosa fare in situazioni di questo genere quando il feedback non arriva o si perde per strada?

Bisogna continuare a fare le rafforzate sine die sempre ed a prescindere o è preferibile, come del resto stanno già facendo molte banche, chiudere la relazione e tirare a campare senza porsi domande ulteriori?

Io penso che, in situazioni della specie, come del resto in tante situazioni analoghe, di dubbio,  bisogna fare una valutazione di merito circa le transazioni registrate sui rapporti, valutarne la “coerenza” con l’oggetto sociale dichiarato in termini di correttezza e trasparenza e agire di conseguenza.

E’ verosimile infatti che la Sos inoltrata a suo tempo sia stata “archiviata” senza indugio da parte dell’Organo centrale di vigilanza della Banca d’Italia per cui il passaggio in “bonis” della posizione appare una soluzione doverosa e di buon senso.

Questa condotta, oltre a restituire serenità nella pratica quotidiana delle filiali bancarie o dei professionisti, lascerebbe anche uno spazio sufficiente ad approfondire reali situazioni di rischio, fornendo una “collaborazione attiva” di qualità nella lotta al malaffare!

 

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