domenica, Maggio 19, 2024
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INPS: Parziale restituzione arretrati secondo ratio sentenza Corte Costituzionale

Rivalutazione
delle pensioni. Le indicazioni Inps relative al pagamento deli
arretrati secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale

(Inps, Messaggio 12.6.2015 n. 4017) – See more at:
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Rivalutazione
delle pensioni. Le indicazioni Inps relative al pagamento deli
arretrati secondo quanto disposto dalla Corte costituzionale

(Inps, Messaggio 12.6.2015 n. 4017)

Mittente: 0022/D.C. Organizzazione

Protocollo: INPS.HERMES.12/06/2015.0004017

Data di ricezione: 12/06/2015 15.22.12

Come
noto la Corte Costituzionale con sentenza n. 70 del 2015, ha
dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma
25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n.
214.
Con messaggio Hermes n. 3135 del 7 maggio 2015, l’Istituto ha
comunicato che eventuali richieste di ricostituzioni delle pensioni
interessate all’applicazione di detta sentenza, sarebbero state definite
solo a seguito dell’assunzione delle conseguenti iniziative legislative
secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 13, della legge 31 dicembre
2009 n. 196.
Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella
citata sentenza, con il decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65 recante
“Disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e
di garanzie TFR”, è stato previsto che le somme arretrate dovute in
applicazione della rivalutazione automatica dei trattamenti
pensionistici relativa agli anni 2012 e 2013, siano corrisposte con
effetto dal 1° agosto 2015.
Ciò premesso, l’Istituto, in attuazione
delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 3, del decreto in oggetto,
provvederà, con la citata mensilità, alla liquidazione d’ufficio delle
somme spettanti ad ogni singolo beneficiario in funzione dell\’importo
complessivo di
tutti i trattamenti pensionistici in godimento.
Pertanto,
l’inoltro di eventuali domande di ricostituzione dei trattamenti
pensionistici interessati alla sopra citata disposizione normativa,
dovranno essere respinte e conseguentemente le stesse non potranno
essere considerate utili ai fini del finanziamento dell\’attività
espletata dagli Istituti di patronato.
Dette domande, inoltre, non
potranno essere valorizzate con il riconoscimento di 0,25 punti previsti
per gli interventi elencati nella tabella A, allegata al D.M. 20
febbraio 2013, in quanto, pur se avviate in modalità telematica, non
risultano definite con esito positivo.

IL DIRETTORE CENTRALE ORGANIZZAZIONE
Cristina Deidda

IL DIRETTORE CENTRALE PENSIONI
Antonello Crudo

IL DIRETTORE CENTRALE SISTEMI INFORMATIVI E TECNOLOGICI
Giulio Blandamura

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