E’
lecito che un Comune prenda in affitto un immobile, da adibire a scuola
materna, di proprietà di un parente stretto (suocero) di un amministratore
(assessore alla Pubblica istruzione) dello stesso ente?
N. S.– MACERATA
R I S P O S T A
Al si là delle
incompatibilità cosiddette istituzionali, definite per determinare le
condizioni per l’esercizio del ruolo da parte di un amministratore comunale (in
tal senso si deve fare riferimento all’articolo 63 del Tuel, testo unico degli
enti locali), sussistono altre situazioni che la legge individua come
portatrici di conflitto d’interesse nell’esercizio dell’attività della carica
pubblica, le quali portano all’obbligo di astensione (articolo 78 del Tuel).
Per
tali situazioni occorre rifarsi al concetto di interesse che si desume dalla
giurisprudenza. Il Consiglio di Stato (sezione IV, 4 novembre 2003, n.7050)
sostiene, ad esempio, che “il concetto di interesse comprende ogni situazione
di conflitto o di contrasto di situazioni personali, comportanti una tensione
della volontà, verso una qualsiasi utilità che si possa ricavare dal
contribuire all’adozione di una delibera”.
La
stessa giustizia amministrativa (Tar Lombardia, Milano, sezione II, 19 maggio
2009, n.3872), nel definire “immediata” e “diretta” la correlazione dell’atto
con l’interesse dell’amministratore, sostiene che “tale correlazione deve avere
carattere oggettivo, tale da manifestare, o comunque rendere logicamente ipotizzabile,
la possibilità di un conflitto di interesse”.
In
base a questi presupposti sia normativi che giurisprudenziali, si può dire che,
nel nostro caso, non sussistono le condizioni per individuare un conflitto
d’interesse riguardo a una serie di atti, determinazione a contrarre e relativo
contratto di affitto dell’immobile, che viene comunque effettuato dall’apparato
amministrativo dell’ente (competente in esclusiva), senza alcun concorso
dell’amministratore.
DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 2NOVEMBRE 2015