domenica, Maggio 19, 2024
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CALDAIE A GAS: Impianti autonomi senza obbligo di “valvole”

Secondo
quanto letto da più parti, il Dlgs 102/2014 stabilisce che ogni radiatore
alimentato da un impianto di riscaldamento centralizzato dovrà essere dotato,
entro il 31 dicembre 2016, di una valvola termostatica, e che, inoltre, sono
esenti da tale obbligo gli impianti di riscaldamento autonomo. Di parere contrario
sono stati, parlando con me, sia un manutentore, secondo il quale l’obbligo
nascerebbe dalla norma Uni En 215/2007, sia l’operatore di call-center di un
“servizio pubblico di controllo dell’esercizio e della manutenzione degli
impianti termici”, secondo cui l’obbligo nascerebbe dai criteri legislativi
192/2005 e 311/2006.

Gradirei
sapere se gli impianti autonomi a gas, di appartamenti facenti parte di un
fabbricato privo di riscaldamento centralizzato, sono esentati dal suddetto
obbligo e, inoltre, in quali siti internet è possibile verificare se un
manutentore è abilitato.

M. S.– ROMA

R I S P O S T A

Le valvole
termostatiche sono dispositivi di termoregolazione che, installati sui
caloriferi, consentono una ripartizione del calore tra i vari locali di un
appartamento. I contabilizza tori di calore, invece, sono dispositivi in grado
di quantificare l’effettivo consumo energetico per ogni alloggio. Al riguardo,
il Dlgs 102/2014, di recepimento della direttiva 2012/27/Ue per l’efficienza
energetica, impone, entro il 31 dicembre 2016, a tutti coloro che
abitano in condomìni con riscaldamento centralizzato, di installare, su ciascun
termosifone, valvole termostatiche con contabilizzatori di calore.

Dal
tenore dello stesso decreto legislativo, emerge che l’obbligo riguarda gli
impianti condominiali o a servizio di più unità immobiliari. Per gli impianti
autonomi, invece, non esiste l’obbligo di installare questo tipo di
apparecchiature, anche se potrebbe essere interessante, per il proprietario,
monitorare i propri consumi.

Inoltre,
il Dlgs 192/2005, successivamente integrato dal Dlgs 311/2006, prevede che,
“per gli impianti termici nuovi o ristrutturati, è prescritta l’installazione
di dispositivi per la regolazione automatica della temperatura ambiente nei singoli
locali o nelle singole zone aventi caratteristiche di uso ed esposizioni
uniformi al fine di non determinare sovrariscaldamento per effetto degli apporti solari e degli
apporti gratuiti interni”.

Pertanto,
sulla base di quanto disposto dal Dlgs 102/2014, solo gli impianti
centralizzati condominiali devono sottostare all’obbligo in questione, a meno
che non si tratti di impianti termici (anche individuali) nuovi o
ristrutturati.

Infine,
per quel che riguarda la verifica sui siti internet circa l’abilitazione di un
manutentore, si precisi che sul web (anche nel sito del proprio Comune di
riferimento) si possono trovare nomi di ditte specializzate e abilitate.

DAL”IL SOLE 24 ORE” DEL 23NOVEMBRE 2015

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