sabato, Maggio 18, 2024
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CONDOMINIO: L’ascensore nei condomìni con ingresso in comune

Una
complessa proprietà, originariamente di un unico soggetto, a seguito di
successioni, è stata suddivisa in un primo fabbricato (ora condominio), ed un
secondo fabbricato (ora condominio) costituito da 2 appartamenti con diritto di
ingresso e passaggio tramite la scala del primo (le coperture sono autonome).
Successivamente, a mezzo di atto notarile, è stata riconosciuta la proprietà
comune, per i due fabbricati, dell’ingresso e del vano scale, nella proporzione
di 823/1000 per il primo e 177/1000 per il secondo. Il primo condominio, che ha
un amministratore, delibera e semplicemente comunica al secondo (che non ha
amministratore) la sua quota spese. E’ corretto? L’innovazione di un ascensore
nella scala comune deve prevedere nella formazione della maggioranza anche le
177/1000 quote del secondo condominio?

M. – S.– VERONA

R I S P O S T A

Occorre
preliminarmente accertare se l’atto dichiarativo, reso dal notaio, sia stato
sottoscritto da tutti i condomini o da alcuni soltanto di essi.

A
prescindere dal richiamato atto notarile occorre verificare se, dagli atti di
acquisto e dal regolamento contrattuale, sia dato evincere che l’ingresso e il
vano scale dei due condomini siano comuni ai due fabbricati.

Se
la prassi di cui parla il lettore non sia supportata da convenzioni
contrattuali e/o dal regolamento condominiale, riteniamo – pur se
l’amministrazione dei due condomini è tenuta da un unico amministratore – che
la delibera relativa alla installazione dell’ascensore, nella scala comune
debba essere approvata dalle assemblee di ciascuno dei due condominii in base
ai rispettivi millesimi, congiuntamente o separatamente.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DELL’11
GENNAIO 2016

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