domenica, Maggio 19, 2024
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DIMISSIONI: E’ sufficiente l’invio telematico

Vorrei
sapere se, a seguito della riforma introdotta con il Jobs act, le dimissioni
volontarie, che devono essere effettuate esclusivamente telematicamente, devono
comunque essere comunicate al datore di lavoro tramite lettera cartacea onde
indicare l’intenzione di svolgere il regolare preavviso.

M. B.– TORINO

R I S P O S T A

L’articolo
26 del Dlgs 151/2015 (cosiddetto decreto Semplificazioni) ha previsto che “le
dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a
pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli
resi disponibili dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali attraverso
il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi
al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente (…)”.

Con
il Dm del 15 dicembre 2015 è stata data attuazione alla predetta disposizione
ed è stato definito il modulo per la comunicazione del recesso dal rapporto di
lavoro per dimissioni volontarie o per risoluzione consensuale.

La
nuova disciplina, applicabile già dal 12 marzo 2016, non prevede una procedura
alternativa di dimissioni, pertanto, il mancato utilizzo della procedura
telematica comporterà l’inefficacia di ogni altra forma di comunicazione delle
dimissioni.

Per
quanto riguarda il periodo di preavviso, quest’ultimo risulta dal modulo
stesso. Ed invero, nell’indicare il termine di decorrenza delle dimissioni, il
lavoratore deve inserire il primo giorno successivo alla cessazione del
rapporto di lavoro, al termine, quindi, del preavviso contrattuale.

La
data di ricezione del modulo da parte del datore di lavoro, attraverso posta
elettronica certificata o semplice e-mail aziendale (come indicato dalla
circolare del ministero del Lavoro n.12/2016) e risultante nel campo “data di
trasmissione”, costituisce la data di decorrenza del preavviso contrattuale.

Pertanto,
posto che la procedura descritta prevede che l’invio telematico pervenga al
datore di lavoro, non è necessaria né richiesta ulteriore comunicazione
cartacea nei confronti di quest’ultimo.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL15 AGOSTO 2016

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