domenica, Maggio 19, 2024
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LOCAZIONE: Sfratto per chi non paga le spese condominiali

In
un contratto di locazione di un immobile a uso di abitazione 4+4, il conduttore
ha chiesto di poter eseguire dei lavori all’interno dell’appartamento,
consistenti nello spostamento di una tramezza (muro non portante) al fine di
ampliare una camera.

Il
proprietario non ha dato il suo consenso e, per tutta risposta, l’inquilino ha
deciso di non pagare più le spese condominiali (per la parte di sua
competenza), mentre continua a pagare i canoni di affitto.

Cosa
può fare il proprietario in questi casi? Il mancato pagamento delle spese
condominiali può legittimare la risoluzione ipso iure del contratto, dato che
la clausola contrattuale che la prevede fa riferimento non solo ai canoni di
affitto ma anche agli oneri accessori?

A. S.– CORNO GIOVINE

R I S P O S T A

Afronte del mancato pagamento degli oneri accessori, il locatore può chiedere al
Tribunale l’emissione di una ingiunzione di pagamento a carico del conduttore
per gli importi scoperti, oppure può notificare lo sfratto per morosità. In
questo caso lo sfratto può essere intimato solo se l’ammontare scoperto delle
spese supera il corrispettivo di due mensilità di canone, come previsto
dall’articolo 5 della legge 392 del 1978 (equo canone).

Si
deve distinguere tra acconto spese contrattualmente previsto, da pagare
unitamente al canone e alle stesse scadenze dello stesso, e conguaglio spese,
richiesto a fine gestione. Per il primo l’importo è certo, liquido ed
esigibile, essendo pattuito e quantificato nel contratto. Il conguaglio, invece,
dev’essere richiesto con l’indicazione specifica delle spese stesse e la
menzione dei criteri di ripartizione, fermo che il conduttore ha diritto di
visionare i documenti giustificativi.

Il
pagamento del conguaglio deve avvenire entro due mesi dalla richiesta fatta dal
locatore (articolo 9 della legge 392 del1978). La giurisprudenza ha precisato
che la presenza della clausola risolutiva espressa non impedisce al conduttore
di un immobile locato a uso abitativo di sanare la propria morosità pagando,
nel termine di grazia che il giudice gli concedesse, capitale, interessi e
spese di causa, in modo da evitare la pronuncia di risoluzione del contratto.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL12 SETTEMBRE 2016

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