venerdì, Maggio 3, 2024
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CASA VACANZE “COSTANTE”: serve la partita Iva

Sono
la proprietaria di un monolocale nel centro storico di Arezzo. Vorrei
organizzarvi una casa vacanza, per poter avere un piccolo reddito, dato che ho
perso il lavoro. Sto cercando informazioni per la parte fiscale e per quella
burocratica. Dovrei aprire la partita Iva?

R. F.– AREZZO

R I S P O S T A

Essenziale
è sapere se la lettrice intende locare occasionalmente il proprio appartamento,
oppure avviare una attività con carattere di imprenditorialità.

Nel
primo caso, la legge regionale toscana 42 del 2000, all’articolo 57, specifica
che sono escluse dalle disposizioni della legge stessa le locazioni turistiche
concluse ex articolo 1, comma 2, lettera c, della legge 431 del 1998. Queste
locazioni dono disciplinate solo dal Codice civile; possono essere di durata
temporale concordata a piacimento tra le parti; se concluse per un periodo
inferiore ai 30 giorni, non vi è obbligo di registrazione del contratto, che
comunque dev’essere redatto per iscritto, anche per evitare possibili equivoci
tra le parti.

Se
la locazione turistica diventasse non occasionale, ma continuativa, si potrebbe
configurare l’esercizio di un’attività commerciale, con la necessità di
osservare le prescrizioni, anche di carattere urbanistico e igienico, previste
dalla legge regionale citata per chi svolge questa attività, con gli
inevitabili aspetti anche fiscali conseguenti.

La
citata legge regionale 42 del 2000 impone, per le attività da essa
disciplinate, l’obbligo di comunicare al Suap (Sportello unico delle attività
produttive) del Comune l’inizio dell’attività turistico. E’ utile sentire lo
Sportello unico per verificare, nel concreto, quali siano le caratteristiche
che vengono ritenute necessarie dall’amministrazione comunale perché l’attività
venga svolta correttamente. Si tenga presente, poi, che la circolare
interpretativa del ministero dell’Interno – Direzione centrale affari generali
della Polizia di Stato – ha affermato non potersi ritenere escluso,
dall’obbligo di comunicazione alle autorità di Ps dei nominativi dei soggetti
alloggiati, chi affitti appartamenti ammobiliati a uso turistico, per periodi
più o meno brevi. Ciò indipendentemente dall’eventuale classificazione di leggi
regionali e di prescrizioni locali in materia di turismo in quanto, secondo il
ministero, la locazione turistica, nonostante il suo carattere non
imprenditoriale e la minore entità dei servizi resi, rimane comunque da
considerare attività di natura ricettiva ai fini degli obblighi di
comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza.

DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL12 SETTEMBRE 2016

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