martedì, Aprile 30, 2024
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TELEMARKETING: No all’uso dei numeri di telefono “pescati” in rete

No al telemarketing con i
numeri di telefono “pescati” in internet e contattati senza il
consenso informato dei destinatari. Il principio è stato ribadito dal Garante
privacy che ha vietato a una società l\’uso delle utenze telefoniche reperite
on line a fini promozionali [doc. web n.
5986406].

Dagli accertamenti,
svolti, dall\’Autorità in collaborazione con il Nucleo speciale privacy della
Guardia di finanza, è emerso che la società, attiva nell\’offerta di servizi
in Internet (costruzione e gestione di siti web, posizionamento nei motori di
ricerca, vendita di spazi pubblicitari e attività di social media marketing),
per acquisire nuovi clienti e promuovere i propri prodotti contattava
telefonicamente le utenze reperite in rete, in genere numeri di telefono di
liberi professionisti e imprese individuali presenti nell\’area
“contatti” dei siti. Un trattamento non in linea con la disciplina
di protezione dei dati personali perché effettuato senza aver prima acquisito
il consenso informato dei destinatari e in violazione del principio di
finalità. La circostanza, infatti, che i numeri di telefono presenti in
Internet siano liberamente conoscibili da chiunque, non significa che possano
essere legittimamente usati per finalità (come il marketing) diverse da
quelle per cui sono stati pubblicati on line.

Il Garante inoltre, ha
vietato alla società l\’uso dei dati per finalità promozionali, in
particolare tramite l\’invio automatizzato di e-mail, di quanti
richiedevano i preventivi sui servizi resi grazie a un form disponibile sul
sito. Nel modello, che ora la società dovrà modificare, il potenziale cliente
poteva selezionare solo un\’unica casella sia per finalità contrattuali sia
per il trattamento di dati per fini pubblicitari, ricerche di mercato e
sondaggi via mail.

Pur prendendo atto della
dichiarazione della società di non aver svolto attività promozionali, il
Garante ha ritenuto illecita la raccolta effettuata mediante il form. Tra
i clienti che non hanno potuto manifestare il libero e specifico
consenso per l\’invio di comunicazioni automatizzate promozionali, oltre a imprese
individuali e liberi professionisti, vi erano anche numerose persone
giuridiche, che in base all\’art. 130 del Codice, continuano ad essere
tutelate riguardo alle comunicazioni promozionali automatizzate (e-mail,
telefonate, sms).

L\’Autorità si è riservata
di valutare l\’applicazione delle sanzioni amministrative previste dal Codice
per le violazioni rilevate.

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