domenica, Maggio 19, 2024
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CONDOMINIO: Quando un’assemblea condominiale è validamente costituita?

Quando un’assemblea condominiale è validamente costituita?

 

Vorrei sapere quando una assemblea condominiale è validamente costituita e quando bisogna riconvocarla.

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L’articolo 1136 del codice civile stabilisce che: «L’assemblea in seconda convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio. La deliberazione è valida se approvata dalla maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio»

Non risulta conforme a quanto impone la legge la riconvocazione di una successiva assemblea senza avere precedentemente convocato tutti i condomini con il preavviso minimo previsto dal regolamento (si veda il penultimo comma dello stesso articolo 1136 del codice civile secondo cui: «L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati»).

Per completezza, oggi la legge[1]consente all’amministratore di fissare più riunioni consecutive in modo da assicurare lo svolgimento dell’assemblea in termini brevi, convocando gli aventi diritto con un unico avviso nel quale sono indicate le ulteriori date ed ore di eventuale prosecuzione dell’assemblea validamente costituitasi.

Per ottenere l’annullamento delle delibera adottate da un assemblea non validamente costituita è però necessario, entro trenta giorni dalla data dell’assemblea (per i condomini che furono presenti) o entro trenta giorni dalla ricezione del verbale (per i condomini che furono assenti), proporre istanza (con l’assistenza di un avvocato) per iniziare il tentativo di mediazione obbligatoria. Solo nel caso di esito negativo di tale tentativo obbligatorio di mediazione è poi possibile agire in giudizio per ottenere l’annullamento di eventuali delibere adottate nell’assemblea in discussione.

note

[1]Art. 66 disp. att. cod. civ.

Fonte: LLpT

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