Le Sezioni Unite hanno stabilito che l’ammontare dell’assegno vitalizio mensile previsto in favore delle vittime del dovere e dei soggetti ad esse equiparati è uguale a quello dell’analogo assegno attribuibile alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, essendo la legislazione primaria in materia permeata da un simile intento perequativo ed essendo tale conclusione l’unica conforme all’art. 3 Cost., come risulta dal diritto vivente rappresentato dalla costante giurisprudenza amministrativa ed ordinaria.
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VITTIME DEL DOVERE: Assegno vitalizio
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