Nel
condominio nel quale possiedo una unità immobiliare, è stata danneggiata una
parte dei tre moduli in ferro del cancello elettrico, che è installato in
leggera pendenza, come se un’autovettura, dall’interno dello stabile, lo avesse
urtato da chiuso.
Poiché
l’assicurazione non risponde del danno, in quanto non dovuto ad atti vandalici
di persone estranee al condominio, si chiede se l’amministratore, sollecitato
da un condomino, che senza colpa deve concorrere nella spesa di sistemazione, è
obbligato a presentare una denuncia contro ignoti per il danneggiamento, o se
la presentazione di questa denuncia esula dalle sue mansioni e, pertanto, può
rifiutarsi di presentarla.
L. D.– VICENZA
R I S P O S T A
L’amministratore
– ove il condominio sia coperto da polizza globale fabbricati e il danno sia
“in garanzia” – è tenuto a denunciare il sinistro alla compagnia di
assicurazioni per l’eventuale risarcimento (articolo 1130, comma 1, numero 4,
del Codice civile). Ove, tuttavia, il sinistro non rientri fra quelli oggetto
della polizza – come sembrerebbe nel caso in questione – la denuncia è inutile.
Né
si ritiene – qualora il lettore si riferisca ad un eventuale esposto in Procura
– che nella fattispecie possa trovare applicazione l’articolo 635, comma 1, del
Codice penale (sul danneggiamento), per il quale “chiunque distrugge, disperde,
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili
altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o del
delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni”.
In
ogni caso, in mancanza di copertura assicurativa, del danno “accidentale”
causato da un condomino o da un terzo al cancello – salvo che sia scoperto chi
ne è responsabile – rispondono tutti i condòmini per millesimi di proprietà, a
norma dell’articolo 1123, comma 1, del Codice civile.
DAL “IL SOLE 24 ORE” DEL
29 MAGGIO 2017