venerdì, Aprile 26, 2024
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EDILIZIA: La sanzione a chi ha omesso di presentare l’Ape (Attestazione prestazione energetica)

Ho
stipulato un contratto di locazione abitativa a canone libero, della durata di
quattro anni più quattro (si tratta di una singola unità immobiliare), in data
1° settembre 2013. Il contratto è stato registrato all’agenzia delle Entrate in
via telematica (procedura “Siria”) il 23 settembre 2013. Tuttavia, non ho
allegato l’Ape (attestazione di prestazione energetica) né vi è, nel contratto,
la dichiarazione del conduttore di avere ricevuto le informazioni e la
documentazione, comprensiva dell’attestato, in ordine all’Ape dell’edificio.

Vorrei
pertanto sapere come si deve procedere per sanare tale carenza.

M. L.– PALERMO

 

 

R I S P O S T A

Salvo esame della
fattispecie in concreto, e a parte l’aspetto del mancato inserimento nel
contratto di locazione della clausola con la quale il conduttore dichiara di
avere ricevuto le informazioni e la documentazione, compreso l’attestato (che è
ora soggetto a sanzione pecuniaria), nel settembre 2013 – data di stipula del
contratto di locazione – la mancata allegazione dell’Ape al contratto poteva
comportarne addirittura la nullità (si veda l’articolo 6, comma 3 – bis, del
Dlgs 192/2005, non più vigente). Sul tema specifico, l’articolo 1, comma 8, del
Dlgs 145/2013 ha tuttavia stabilito che, “su richiesta di almeno una delle
parti o di un suo avente causa, la stessa sanzione amministrativa di cui al
comma 3 dell’articolo 6 del decreto legislativo n.192 si applica altresì ai
richiedenti, in luogo di quella della nullità del contratto anteriormente
prevista, per le violazioni del previgente comma 3 – bis dello stesso articolo
6 commesse anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto, purché la
nullità del contratto non sia già stata dichiarata con sentenza passata in
giudicato”.

Per
regolarizzare la propria posizione, il lettore deve fare riferimento al Mise
(ministero dello Sviluppo economico), competente per l’irrogazione della
sanzione, e all’agenzia delle Entrate. In proposito, il punto 25 della
circolare 31/E del 30 dicembre 2014
ha chiarito infatti che si individua “…nel ministero
dello Sviluppo economico, l’amministrazione competente all’irrogazione delle
sanzioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n.689, nei casi di violazioni
relative alle disposizioni in materia di attestazione di prestazione
energetica. Il pagamento della sanzione non esenta comunque dall’obbligo di
presentare l’attestazione in caso di omessa dichiarazione o allegazione dello
stesso, al citato ministero. L’agenzia delle Entrate, sulla base di apposite
intese con il ministero dello Sviluppo economico, individuerà, nel quadro delle
informazioni disponibili, acquisite con la registrazione nel sistema
informativo dei contratti di cui al comma 3 dell’articolo 6citato, quelle
considerate rilevanti ai fini del procedimento sanzionatorio e le trasmetterà,
in via telematica, al ministero dello Sviluppo economico per l’accertamento e
la contestazione della violazione”.

DAL
“IL SOLE 24 ORE” DEL 25
GENNAIO 2016

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