La legge prevede l’obbligo di dare avviso alla persona offesa del reato della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con violenza alla persona: l’obbligo di estende anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti.
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Chi ha “denunciato” una persona deve essere avvisato dal tribunale nel caso in cui il pubblico ministero presenti una richiesta di archiviazione del procedimento penale. Ma ciò solo a condizione che si tratti di reati che comportino violenza alle persone. Tra questi vi rientrano anche i maltrattamenti contro familiari e lo stalking. È quanto chiarito, l’anno scorso, dalle Sezioni Unite della Cassazione [1]e ribadito qualche giorno fa dalla sesta sezione della medesima Corte [2] sulla base dell’interpretazione – a lungo controversa – di una norma del codice penale [3].
La violazione di tale obbligo comporta la nullità del procedimento.
note
[1]Cass. S.U. sent. n. 10959/16 del 16.03.2016;
[2]Cass. sent. n. 3056/17 del 23.01.2017.