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SIMULATA DELOCALIZZAZIONE AZIENDALE: Responsabilità del fallimento!

Cassazione civile Sez. unite, ord. 13 ottobre 2008, n. 25038

Fallimento·trasferimento sede·giurisdizione·societario

Commento su:

http://latribuna.corriere.it/dynuni/dyn/sentenze/2008/13_10_2008n25038.jhtml

 

“indizi certi, copiosi e univoci depongono concordemente per la natura fittizia del trasferimento della societa\’ istante in territorio estero, ed integrano senz\’altro i requisiti piu\’ volte indicati da questa corte affinche\’ la presunzione assoluta di fittizieta\’ di tale trasferimento possa dirsi legittimamente invocata (requisiti che, come e\’ noto, consistono nel trasferimento della sede legale non accompagnato da alcun reale trasferimento di attivita\’ imprenditoriale; nella residenza all\’estero del nuovo amministratore; nell\’inerenza dell\’istanza di fallimento a crediti scaduti prima del momento del  trasferimento; nella cessazione dell\’attivita\’ contestualmente al trasferimento all\’estero), ai quali si aggiungono, nel caso di specie, la qualifica di semplice impiegata dell\’amministratore della societa\’ (abitante e residente in Svizzera, nel Canton Ticino), la allocazione della nuova sede presso una mera casella postale, la motivazione del tutto apodittica del trasferimento all\’estero (“dare maggior impulso all\’attivita\’ sociale”);”

 

Rilevato in fatto. – 1) che l\’Istituto di previdenza per il settore marittimo (…), con ricorso depositato il primo settembre 2006, chiese al tribunale di Napoli che venisse dichiarato ilfallimentodella … Ltd, debitrice insolvente dell\’istante per contributi – risalenti agli anni 2000 e seguenti – pari all\’importo di Euro 370.562,66;

 

2) che, con istanza del 20 novembre 2006, la … ha proposto istanza di regolamento preventivo digiurisdizionedinanzi a queste sezioni unite;

 

3) che, afondamentodell\’istanza, essa deduce la propria qualita\’ di societa\’ estera con sede in Tortola (Isole Vergini), sfornita di sede o rappresentanza in Italia, poiche\’ iltrasferimentodi sede dall’Italia alle Isole Vergini (della cuifittizieta\’ non poteva in questa sede discutersi e della quale non era stata comunque offerta alcuna prova) era avvenuto 9-12 mesi prima del deposito del ricorso di fallimento, si\’ che, nella specie, doveva ritenersi applicabile la norma di cui all’art. 9, ultimo comma della legge fallimentare;

 

4) che l\’… ha resistito sostenendo, viceversa, che gli elementi di prova della fittizieta\’ del trasferimento, gia\’ enunciati nel ricorso per fallimento, erano in realta\’ inoppugnabili, si\’ che, essendo l\’ultima cancellazione della … intervenuta il 26.3.2006, la norma applicabile nella specie era l\’art. 10 della citata Legge fallimentare, con conseguente individuazione della competenza giurisdizionale in capo al giudice italiano;

 

Motivi della decisione. – Lagiurisdizione, nel caso di specie, appartiene al giudiceitaliano.

 

La … propone e svolge due motivi a sostegno alla sua istanza di regolamento.

 

Il primo di essi lamenta un preteso difetto digiurisdizionedell\’autorita\’ giudiziaria italiana ai sensi dell’art. 3 della legge n. 218/1995 e dell’art. 9 della leggefallimentareper inesistenza di sede principale o secondaria in Italia.

 

Il secondo, svolto in via subordinata, invoca lagiurisdizionedel giudice straniero per insussistenza della pretesafittizieta\’ deltrasferimentodi sede.

 

Entrambi i motivi sono destituiti difondamento.

 

Queste le ragioni individuate dal collegio afondamentodel proprio convincimento;

 

– ilprincipioinformativo del sottosistema normativoitalianoin tema di procedure concorsuali e\’ (tuttora) quello della inderogabilita\’ dellagiurisdizionedomestica – fatte salve le disposizioni derivanti da convenzioni internazionali o dalla normativa UE – poiche\’ detto sottosistema appare univocamente funzionale alla tutela delcreditoreindipendentemente dalle cause dicessazionedell\’attivita\’imprenditorialedel debitore; ne consegue la legittimita\’, in questa sede, dell\’esame di fatto relativo alla reale natura (e della reale finalita\’) di untrasferimentodi sede all\’estero da parte dell\’imprenditore in stato di insolvenza;

 

– l’art. 9 della leggefallimentare, novellato ex D.L.vo 9 gennaio 2006, n. 5, da\’ compiuta e pregnante attuazione a taleprincipio, tanto al comma 2 (che tratta della competenza) quanto al successivo comma 5 (che espressamente richiama l\’ipotesi dell\’imprenditore all\’estero); nondimeno, l’art. 25 della legge n. 218/1995 induce ad affermare che, in mancanza di una effettivaattivita\’imprenditorialesvolta dalla societa\’ trasferitasi all\’estero (e dunque in presenza di untrasferimentosoltanto fittizio) permane la competenza giurisdizionale del giudiceitaliano;

 

– l’art. 10 della stessa leggefallimentareconsente ladichiarazionedifallimentoin Italia entro l\’anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (alla ovvia condizione che l\’insolvenza si sia manifestata anteriormente alla medesima o entro l\’anno successivo);

 

– il combinato disposto delle norme in esame induce a ritenere che lagiurisdizionedel giudiceitalianosia esclusa nei soli casi di effettivo (nonche\’ tempestivo)trasferimentodella sede sociale all\’estero, e non anche in quelli ditrasferimentofittizio o fraudolento (in termini, cfr. Cass. ss.uu. n. 10606 del 2005 e n. 3368 del 2006; per l\’affermazione di un analogoprincipiodi diritto con riguardo all\’ipotesi di riapertura delfallimento, di recente, Cass. ss.uu. n. 23032 del 2007);

 

– indizi certi, copiosi e univoci depongono concordemente per la natura fittizia deltrasferimentodella societa\’ istante in territorio estero, edintegranosenz\’altro i requisiti piu\’ volte indicati da questa corte affinche\’ lapresunzioneassoluta difittizieta\’ di taletrasferimentopossa dirsi legittimamente invocata (requisiti che, come e\’ noto, consistono neltrasferimentodella sede legale non accompagnato da alcun realetrasferimentodiattivita\’imprenditoriale; nella residenza all\’estero del nuovoamministratore; nell\’inerenza dell\’istanza difallimentoa crediti scaduti prima del momento deltrasferimento; nellacessazionedell\’attivita\’ contestualmente altrasferimentoall\’estero), ai quali si aggiungono, nel caso di specie, la qualifica di semplice impiegata dell\’amministratoredella societa\’ (abitante e residente in Svizzera, nel Canton Ticino), la allocazione della nuova sede presso una mera casella postale, la motivazione del tutto apodittica deltrasferimentoall\’estero (“dare maggior impulso all\’attivita\’ sociale”);

 

– la conclusione e\’ che la … risulta essersi allontanata dall\’Italia al solo fine di sottrarsi alle proprie responsabilita\’ patrimoniali, da tempo accertate, da tempo quantificate, da tempo contestate, da tempo richieste dalcreditoreistante per ladichiarazionedifallimento. Essa soggiace, pertanto, allagiurisdizionedel giudiceitalianosi\’ come competente a conoscere della domanda di apertura della procedura concorsuale si\’ come svolta dalla …, odierna resistente.

 

La disciplina delle spese (che seguono la soccombenza) e\’ regolata come da dispositivo. (Omissis)

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