mercoledì, Maggio 1, 2024
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Superbonus 110%: Responsabilità solidale dell’intermediario!

Superbonus 110%: Responsabilità solidale dell’intermediario!

“…dolo o colpa grave …”

Il Decreto Aiuti bis di circa 17 miliardi è stato licenziato ieri alla Camera, rivolto in primo luogo ad aiutare famiglie e imprese dall’emergenza energetica in atto, anche determinata dagli eventi bellici fra Russia e Ucraina.

E’ un provvedimento molto atteso, contenente fra l’altro anche un grande aiuto alle “cessione di crediti fiscali” derivanti dal super bonus al 110%, arenato per la difficoltà connessa alla “Responsabilità solidale delle banche di cui si parla nella Circolare dell’Ade n.23/E di giugno scorso.

Il paragrafo 5.4 della predetta Circolare, fra l’altro recita:

“In presenza di concorso nella violazione, oltre all’applicazione dell’articolo 9, comma 1, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, resta ferma anche la
responsabilità in solido del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.
La predetta responsabilità in solido del fornitore e dei cessionari va individuata sulla base degli elementi riscontrabili nella singola istruttoria. In
particolare, rilevano le ipotesi in cui il cessionario abbia omesso il ricorso alla specifica diligenza richiesta, attraverso la quale sarebbe stato possibile evitare la realizzazione della violazione e l’immissione sul mercato di liquidità destinata all’arricchimento dei promotori dell’illecito.
Occorre rilevare che il livello di diligenza richiesto dipende dalla natura del cessionario, soprattutto con riferimento agli intermediari finanziari o ai soggetti sottoposti a normative regolamentari per i quali è richiesta l’osservanza di una qualificata ed elevata diligenza professionale. La sussistenza della diligenza è sempre esclusa nei casi di compartecipazione all’operazione illecita. Inoltre, la valutazione circa la sussistenza o meno del profilo della diligenza, in punto di configurabilità del concorso nella violazione, va condotta anche sulla base dei seguenti indici:
1. profili oggettivi e soggettivi dell’operazione di compravendita sintomatici della falsità del credito: (i) assenza di documentazione o palese
contraddittorietà rispetto al riscontro documentale prodotto; (ii) incoerenza reddituale e patrimoniale tra il valore e l’oggetto dei lavori asseritamente
eseguiti e il profilo dei committenti beneficiari delle agevolazioni in esame; (iii) sproporzione tra l’ammontare dei crediti ceduti ed il valore dell’unità
immobiliare; (iv) incoerenza tra il valore del credito ceduto e il profilo finanziario e patrimoniale del soggetto cedente il credito qualora non primo
beneficiario della detrazione; (v) anomalie nelle condizioni economiche applicate in sede di cessione dei crediti; (vi) mancata effettuazione dei
lavori;
2. profili correlati alla normativa antiriciclaggio, di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231: tali profili sono rilevanti quali indicatori della responsabilità dei soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del medesimo decreto legislativo, anche in ragione delle comunicazioni diramate dall’Unità di informazione finanziaria di Banca d’Italia (schemi di anomalia pubblicati in data 10 novembre 2020, in particolare lo schema D relativo all’«Operatività connessa con la cessione di crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi», Comunicazione dell’11 febbraio 2021 in tema di
«Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da COVID-19» e Comunicazione UIF dell’11 aprile 2022 in tema di «Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da COVID-19 e al PNRR»). Il divieto di acquisto dei crediti,
in presenza dei presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del citato decreto legislativo n. 231 (rispettivamente “Obbligo di segnalazione delle operazioni sospette” e “Astensione”), introdotto al comma 4 dell’articolo 122-bis del decreto Rilancio, è sintomatico della volontà del legislatore di aggiungere a tale responsabilità un vincolo giuridico connesso ai medesimi requisiti di diligenza già propri dei soggetti individuati con l’art. 3 del decreto legislativo n. 231 del 2007.
In conclusione, la verifica circa la responsabilità in solido del singolo cessionario deve essere condotta, caso per caso, valutando il grado di diligenza
effettivamente esercitato che, nel caso di operatori professionali, quali ad esempio i soggetti ricompresi nell’ambito applicativo del decreto legislativo n. 231 del 2007, deve essere particolarmente elevato e qualificato.
Si evidenzia, infine, che le comunicazioni inviate alla Piattaforma per le cessioni dei crediti dell’Agenzia delle entrate non rappresentano, né sostituiscono, gli atti contrattuali di cessione del credito intervenuti tra le parti, che restano disciplinati dalle pertinenti disposizioni civilistiche. In particolare:
– la comunicazione rappresenta lo strumento con cui un soggetto rende noto all’Agenzia delle entrate di aver ceduto un credito di imposta, derivante da una detrazione fiscale, ad altro soggetto (anche il fornitore), al fine di consentirne l’utilizzo da parte di quest’ultimo (in qualità di cessionario):
i. mediante la compensazione attraverso il modello F24; oppure ii. mediante una successiva cessione ad altro soggetto terzo (ulteriore cessionario).
– la predetta comunicazione consente, altresì, all’amministrazione finanziaria di verificare la correttezza delle operazioni di compensazione;
– la presenza del credito sulla Piattaforma non implica in alcun caso il riconoscimento della sua esistenza e dell’effettiva spettanza della detrazione da cui lo stesso trae origine”.

Dolo o colpa grave

Nel mentre i nostri solerti Parlamentari hanno trovato il tempo e modio di inserire un emendamento “truffaldino” per sbloccare la soglia dei 240mila euro annui ai dirigenti della pubblica amministrazione – forze armate e di Polizia compresi – per sbloccare il Decreto in parola, hanno trovato un compromesso sulla Responsabilità solidale del cessionario (banca) nella cessione del Credito di imposta.

Ora, al netto dei criteri di ordinaria e qualificata diligenza descritta nella Circolare dell’Ade sopra enunciata, mi chiedo cosa possa significare in concreto il “dolo o colpa grave” nella condotta dell’intermediario.

In questo senso, si attende a breve una ulteriore Circolare dell’Ade che dovrebbe spiegare l’arcano.

Nelle more di leggere questo elaborato, mi chiedo se possiamo parlare di dolo o colpa grave della banca quando:

  1. Non vede che l’amministratore dell’azienda esecutrice delle opere edilizie è un percipiente il reddito di cittadinanza;
  2. Non vede o non ha notato che l’azienda esecutrice dei lavori edilizi, è stata costituita il giorno prima la presentazione dell’istanza richiedente la cessione del credito di imposta;
  3. Non vede o non ha visto che l’azienda esecutrice di opere non ha mai depositato bilanci ed è priva di personale;
  4. Non vede o non verifica l’attestato di asseverazione o visto di conformità rilasciato dal professionista.

Insomma, dobbiamo chiederci: come banca, come soggetto obbligato alle regola dell’antiriciclaggio, vogliamo collaborare per ostacolare queste truffe?

 

 

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