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Istanza di custodia anche senza firma del Capo della Procura

Maggiore autonomia ai pubblici ministeri quando chiedono la custodia degli indagati nei procedimenti di cui sono titolari. È infatti valida l’istanza inoltrata senza la firma del capo della Procura così come è valida la decisione
del Gip di convalidare una misura voluta solo dal procuratore aggiunto.

Denunciando un vuoto legislativo nella riforma Castelli (legge n. 150 del 2005), le Sezioni unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 8388 di ieri (come aveva anticipato Italia Oggi lo scorso 23 gennaio), hanno messo nero su bianco che “l’assenso scritto del procuratore della repubblica, previsto dall’articolo 3, comma 2 del d.lgs. 106 del 2006, non configura come condizione di ammissibilità della richiesta di misure cautelari personali presentata dal
magistrato dell’ufficio del pubblico ministero assegnatario del procedimento, né di validità della conseguente ordinanza cautelare del giudice”.

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