venerdì, Maggio 3, 2024
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UN DECRETO PER GLI ASSEGNI CIRCOLARI DORMIENTI

Domanda: Nel 2002 ho emesso un assegno circolare a favore di una società di ristrutturazione edilizia per l’acquisto di una unità abitativa. L’assegno è rimasto depositato presso il notaio come acconto sul prezzo; dopo lunghe vicissitudini legali ho ricevuto il titolo solo nel gennaio 2009. Alla banca emittente, dove fino a novembre mi avevano assicurato un rapido riaccredito della somma, mi hanno riferito che in base alle modifiche apportate dal DL 155/08m l’elenco degli assegni circolari prescritti, equiparati a così detti conti dormienti, è stato comunicato al MEF (credo per tramite Equitalia). Anche se il comma 345-ter della legge 266/05, come modificato dal decreto richiamato e dalla legge di conversione, lascia <<… impregiudicato il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo …>>, a oggi la banca non ha istruzioni sulla procedura per la restituzione di queste somme.

 

Risposta: La legge 190/08, articolo 4, comma 1-bis, al fine di razionalizzare la disciplina della liquidità giacente in materia di conti correnti e rapporti cosi detti dormienti, ha modificato ed aggiunto alcuni commi all’articolo 1, legge 266/05. In particolare, ha modificato il comma 345-ter, a norma del quale, ora è stabilito che gli importi degli assegni circolari, non riscossi entro il termine di prescrizione del relativo diritto di cui all’articolo 84, comma 2, del RD 21 dicembre 1933, n.1736, sono comunicati dagli istituti emittenti al Ministero dell’economia e delle finanze e versati al fondo stanziato nel comma 343 stesso articolo e legge, entro il 31 maggio di ogni anno, restando impregiudicato, nei confronti del fondo, il diritto del richiedente l’emissione dell’assegno circolare non riscosso alla restituzione del relativo importo. La medesima legge 190/08 ha poi aggiunto sempre all’articolo 1, legge 266/05, il comma 345-octies, il quale prevede che <<con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, di natura non regolamentare, da emanare su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti, tra l’altro, i presupposti e le procedure per ottenere le eventuali ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi dal 343 al 345-octies>>. Ciò detto, l’articolo 5, legge 190/08, sembra però allungare i tempi sopra citati per l’emanazione dei decreti attuativi. A norma di tale articolo infatti è prevista l’emanazione di ulteriori decreti, sempre di natura non regolamentare, da parte del ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, da adottarsi però entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge 190/08, al fine di stabilire, tra l’altro, criteri, condizioni e modalità di attuazione del DL 155/08. Ad oggi però nessun decreto attuativo è stato emanato. (Dal Sole 24 ore del 23 marzo 2009).

 

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