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Il preavviso di fermo amministrativo non può essere impugnato

Non è impugnabile il preavviso di fermo amministrativo. Il cittadino può contestare la misura solo in un secondo momento e cioè quando il fermo è già stato iscritto nei pubblici registri.

Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione che, con la sentenza n. 8890 del 14 aprile 2009, ha respinto il ricorso di una signora che aveva impugnato di fronte al giudice di pace di Casoria, nel napoletano, il preavviso di un fermo amministrativo.

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