Si alla liquidazione dei compensi dell’avvocato che non ha presentato la nota spese.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14553 del 22 giugno 2009, ha respinto il ricorso di un cliente che lamentava, fra l’altro, il mancato deposito della nota spese e la liquidazione del giudice basata sul tipo di atti e di attività svolte.
“Vero è che, nel caso di mancata presentazione della nota spese ad opera della parte che chiede il rimborso delle spese processuali, il giudice deve indicare gli atti a cui si riferisce la liquidazione di diritti ed onorari. Ma chi proponga ricorso per questo motivo è tenuto ad esplicitare le ragioni per cui la liquidazione operata dalla sentenza impugnata è da ritenere incongrua o sproporzionata in relazione all\’attività svolta nel giudizio”.
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.