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Sul trasferimento di un militare

T.A.R.

 

Campania – Napoli

 

Sezione VI

 

Sentenza 28 gennaio 2009, n. 459

 

Svolgimento del processo

 

1.- La parte ricorrente, militare dell’Arma dei Carabinieri, si duole che l’amministrazione di appartenenza lo abbia trasferito dalla sede di Acerra , quale comandante della stazione, a quella di Frignano, in qualità di “addetto”.

 

Articola pertanto quattro motivi con cui deduce la violazione di legge (artt. 3 e 97 Cost.; e l’eccesso di potere sotto molteplici profili.

 

2.- Resiste l’amministrazione.

 

3. – La causa -previa reiezione della domanda cautelare- è stata trattenuta per la decisione nel merito all’udienza indicata.

 

Motivi della decisione

 

4.- Il Tribunale giudica il ricorso infondato.

 

4.1.- L’amministrazione ha disposto il trasferimento “per servizio” dalla sede di Acerra  a quella di Frignano, con il mantenimento dell’alloggio di servizio.

 

E’ già dirimente osservare, come nota costantemente la giurisprudenza, che il provvedimento in esame è ampiamente discrezionale: “Le esigenze di servizio, poste alla base del provvedimento di trasferimento d’autorità di un militare , non possono essere ricondotte esclusivamente a necessità organiche o ad impegni tecnico operativi, bensì a tutti quei motivi di opportunità che possono oggettivamente compromettere l’ordinato svolgimento dei compiti istituzionali e, pertanto, anche ad ipotesi di incompatibilità ambientale . L’amministrazione non è nemmeno tenuta ad operare espressamente alcuna considerazione comparativa sulle esigenze organizzative degli uffici, tant’è che i trasferimenti possono essere disposti anche in soprannumero, e neppure a menzionare i criteri in base ai quali vengono determinati i limiti geografici dell’incompatibilità ai fini dell’individuazione della più opportuna sede di servizio”: T.A.R. Trentino Alto Adige Bolzano , 02 novembre 2005, n. 365.

 

Nel caso di specie, l’amministrazione ha peraltro chiarito, ai fini del presente giudizio, che il militare  ricorrente è coinvolto in alcuni procedimenti penali (presso la Procura della Repubblica di Napoli per “concorso in attività di gestione rifiuti non autorizzata” e presso la Procura di Nola, nell’ambito di una inchiesta “per associazione per delinquere, falso, peculato e contrabbando”).

 

Così sintetizzati i fatti, i motivi dedotti si rilevano tutti infondati.

 

Gli stessi, per la parte in cui lamentano la mancata motivazione della scelta, sono superabili alla stregua della predetta giurisprudenza, con l’ulteriore puntualizzazione che non può intendersi quale vizio del provvedimento il mancato richiamo a dati fattuali che il ricorrente ben conosce (sottoposizione a procedimento penale), attesa anche la sua spiccata professionalità in materia, stante il legittimo e realistico riserbo dell’amministrazione militare  ad esternare notizie che verrebbero solo a ledere la sua immagine, senza apportare ulteriori elementi chiarificativi.

 

Quanto poi alla doglianza del demansionamento, si deve osservare come tale problematica -pur correttamente richiamata nei suoi termini generalinon si attaglia al caso di specie, ove l’amministrazione, anche in accoglimento delle istanze del ricorrente, ha individuato, soprattutto, una sede che fosse la meno lesiva delle sue esigenze familiari sicchè le eventuali problematiche, connesse alle mansioni espletate, devono ritenersi correttamente dequotate: la nuova sede dista, infatti, meno di trenta chilometri dalla precedente.

 

Il ricorso è pertanto da respingere.

 

5.- Le spese di causa seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Il Tribunale Amministrativo della Campania-Napoli (sezione sesta) pronunciando sul ricorso summenzionato, così provvede:

 

• rigetta il ricorso nr. 2662/2005.

 

• condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro 1.500/00 (millecinquecento/00) in favore della costituita amministrazione.

 

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa

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