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CODICE DELLA STRADA: L’eccesso di velocità accertato col telelaser vale anche se c’è traffico

Accertamenti col telelaser validi anche se c’è molto traffico. È infatti legittima la multa per eccesso di velocità anche se un altro automobilista testimonia che erano tutti incolonnati e che la velocità non poteva essere elevata.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24943 del 26 novembre 2009, ha accolto il ricorso del Ministero dell’Interno presentato contro la decisione del giudice di pace di annullare una multa per eccesso di velocità fatta a un automobilista che, dalle testimonianze, quel giorno e a quell’ora era incolonnato nel traffico.

Per sconfessare il telelaser, dice la seconda sezione civile, sarebbe necessaria una querela di falso. Infatti, si legge nelle motivazioni, “l’apparecchiatura telelaser consente la visualizzazione della velocità rilevata e rilascia anche uno scontrino contenente i dati rilevati, mentre la riferibilità della velocità ad un veicolo determinato discende dall\’operazione di puntamento e, quindi, d\’identificazione del veicolo stesso effettuata dall\’agente di polizia stradale che ha in uso l\’apparecchiatura in questione”. Tanto più che, aggiungono i Consiglieri, “nel giudizio di opposizione è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l\’atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile oggettiva contraddittorietà, mentre è riservato al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell\’operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l\’esame di ogni questione concernente l\’alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell\’effettivo svolgersi dei fatti”.

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