Appalti salvi dai concorrenti senza requisiti. La gara non può infatti essere impugnata dall’impresa esclusa “dalla procedura di aggiudicazione”.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato che, con la decisione n. 7443 del 26 novembre 2009, ha accolto il ricorso di un’azienda, presentato contro la decisione del Tar del Lazio che aveva ritenuto legittima l’impugnazione della gara, chiesta in via subordinata, da una concorrente esclusa perché non in regola con le norme sul collocamento dei disabili.
“In caso di ricorso di un’impresa avverso l’esclusione da una gara di appalto, – hanno affermato i giudici di Palazzo Spada – in presenza di mezzi di impugnativa scomposti in richieste principali e richieste subordinate, il ricorrente escluso (nell’ipotesi di accertata legittimità della sua esclusione) che abbia dapprima contestato la illegittimità della sua esclusione, facendo valere, in via subordinata, l\’interesse strumentale alla riedizione della procedura, resta privo di protezione giurisdizionale, giacché questo interesse strumentale in nulla differisce dall’interesse di fatto di un qualsiasi operatore che, rimasto estraneo alla procedura annullata, faccia affidamento in un nuovo bando della medesima procedura. Infatti, la partecipazione alla gara di appalto costituisce il fatto di legittimazione che radica nell’impresa l’interesse giuridicamente protetto all’impugnazione dell’aggiudicazione del contratto ad altro concorrente, con la conseguenza che l’estromissione dalla procedura concorsuale priva il soggetto escluso del titolo a dedurre vizi inerenti le ulteriori fasi della medesima procedura”.
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