Non ha diritto alla retribuzione delle mansioni superiori l’impiegato pubblico che si assenta per congedo ordinario o straordinario.
È quanto ribadito dal Tar del Lazio che, con la sentenza n. 11787 del 26 novembre 2009, ha respinto il ricorso di alcuni dipendenti pubblici. In particolare, si legge nella breve sentenza, che “nel pubblico impego, le mansioni superiori vanno retribuite per il periodo di «effettiva prestazione», comprensivo dei giorni di assenza per riposo settimanale e festività, mentre non vanno retribuite per i periodi in cui il lavoratore assegnato a mansioni superiori è assente per congedo ordinario o straordinario; mentre nel primo caso, infatti, si tratta di dovuti momenti di compensazione dell\’attività lavorativa con il riposo, con carattere di generalità, nel secondo si tratta invece di vicende del rapporto che ineriscono al singolo lavoratore e che comportano, di norma, l\’assegnazione delle superiori mansioni ad altro dipendente, con correlata assegnazione delle connesse responsabilità a quest\’ultimo
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