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La lavoratrice agricola ha diritto al congedo parentale anche l’anno dopo la maternità

Massima tutela al rapporto fra genitori e figli piccoli. Può infatti pretendere il congedo parentale anche la lavoratrice agricola che l’anno precedente ha fruito dell’astensione obbligatoria per maternità.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24631 del 23 novembre 2009, ha respinto il ricorso dell’Inps.
“Ai fini del riconoscimento, in favore delle lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato, del congedo parentale previsto dall’art. 32 del. D.lgs. 151 del 2001, – ecco il principio affermato in fondo alle motivazioni – il requisito della iscrizione negli elenchi nominativi, di cui all’art. 7 della legge n. 83 del 1970, per almeno cinquantuno giornate dell’anno precedente, deve intendersi realizzato, in virtù di un’interpretazione delle predette disposizioni tendente alla piena attuazione della tutela garantita dall’art. 31 Cost., anche nell’ipotesi in cui la lavoratrice, nel predetto anno, non abbia prestato attività lavorativa ma abbia fruito del congedo per maternità per astensione obbligatoria dal lavoro”.

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