Massima tutela al rapporto fra genitori e figli piccoli. Può infatti pretendere il congedo parentale anche la lavoratrice agricola che l’anno precedente ha fruito dell’astensione obbligatoria per maternità.
Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 24631 del 23 novembre 2009, ha respinto il ricorso dell’Inps.
“Ai fini del riconoscimento, in favore delle lavoratrici agricole con contratto a tempo determinato, del congedo parentale previsto dall’art. 32 del. D.lgs. 151 del 2001, – ecco il principio affermato in fondo alle motivazioni – il requisito della iscrizione negli elenchi nominativi, di cui all’art. 7 della legge n. 83 del 1970, per almeno cinquantuno giornate dell’anno precedente, deve intendersi realizzato, in virtù di un’interpretazione delle predette disposizioni tendente alla piena attuazione della tutela garantita dall’art. 31 Cost., anche nell’ipotesi in cui la lavoratrice, nel predetto anno, non abbia prestato attività lavorativa ma abbia fruito del congedo per maternità per astensione obbligatoria dal lavoro”.
Crea un account
Benvenuto! registrati per un account
La password verrà inviata via email.
Recupero della password
Recupera la tua password
La password verrà inviata via email.
La lavoratrice agricola ha diritto al congedo parentale anche l’anno dopo la maternità
ULTIMI ARTICOLI
ATTUALITA'
Banca d’Italia: I mali di stagione della nostra generazione!
Banca d'Italia: I mali di stagione della nostra generazione!
1 Il futuro dell'economia europea tra rischi geopolitici e frammentazione globale
https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/interventi-governatore/integov2024/Panetta_lectio_magistralis_23042024.pdf
Non solo Ucraina, ecco come la Russia trama per sovvertire l’ordine globale
Non solo Ucraina, ecco come la Russia trama per sovvertire l’ordine globale
Secondo un documento riservato, la Russia sta elaborando piani per sfruttare la guerra in Ucraina così da creare un ordine globale libero da...