“I vincitori di un concorso non hanno un diritto soggettivo incondizionato all’assunzione”. Infatti l’amministrazione può “non procedere alla nomina o all’immissione in servizio” a causa, ad esempio, di una ristrutturazione del personale. Ma non solo. Le aspettative professionali dei vincitori non devono essere risarcite.
È quanto si evince dalla sentenza n. 7497 depositata dal Consiglio di Stato lo scorso 30 novembre. In particolare, si legge nelle motivazioni che “i vincitori di un concorso pubblico non hanno un diritto soggettivo incondizionato all’assunzione atteso che l’Amministrazione ha il potere di non procedere alla loro nomina o all’immissione in servizio” dopo essere stati nominati, quand’anche abbia individuato anche le sedi in cui questo debba essere prestato. E ciò tutte le volte in cui siano presenti non solo valide e motivate ragioni di interesse pubblico che abbiano fatto venir meno la necessità o la convenienza alla copertura dei posti messi a concorso, ma anche, e a maggior ragione, quando, sia sopravvenuto un intervento normativo che si sia posto come factum principis impeditivo di quella nomina o di quell’assunzione in servizio”.
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