Un assessore all’urbanistica del Comune di Ragusa può essere progettista di un’opera pubblica e la figlia architetto direttore dei lavori della stessa opera pubblica?
RISPOSTA
Per l’assessore la risposta è negativa. L’impedimento discende dalla causa di incompatibilità prevista dall’articolo 63, comma 2, n.2, del Dlgs 267/2000, che prevede una limitazione funzionale a carico dell’eletto (ma anche, ai sensi dell’articolo 47 dello stesso decreto, a carico dell’assessore non eletto) che sia portatore, secondo le circostanze del caso concreto, di un interesse economico “particolare” suscettibile di essere in conflitto, anche potenziale, con l’interesse dell’ente.
L’incompatibilità non colpisce però la figlia architetto, la quale può esercitare liberamente la propria professione, in ambito pubblico e privato, senza limitazioni. Semmai, anche in questo caso, un limite si pone a carico del padre assessore, il quale si deve astenere dal prendere parte a delibere riguardanti la propria congiunta, alla stregua delle previsione dell’articolo 16 della legge regionale della Sicilia 30/2000 che impone agli amministratori locali di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.
DAL SOLE 24 ORE DEL 30 NOVEMBRE 2009