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PUBBLICO IMPIEGO: Nessuna incompatibilità se manca il fine di lucro

Un dipendente comunale impiegato di categoria C/1 ricopre anche l’incarico di presidente di un’associazione istituita ai sensi della legge 266/91 senza fini di lucro, iscritta nell’albo comunale (dove il dipendente è impiegato) delle associazioni e al registro regionale del volontariato. L’incarico di presidente è incompatibile con l’attività lavorativa? L’associazione può ricevere contributi dal comune dove il presidente è impiegato?

RISPOSTA

La specifica disciplina delle incompatibilità è tutt’ora dettata, per espresso richiamo contenuto nell’articolo 53, del Dlgs 30 marzo 2001, n.165 (Testo Unico del pubblico impiego) dagli articoli 60 e seguenti del Dpr 10 gennaio 1957 n.3 (Testo Unico degli impiegati civili dello Stato): In particolare secondo l’articolo 60 di tale Testo Unico: “L’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per i quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministero competente”. Tale divieto, in base al successivo articolo 61, “non si applica nei casi di società cooperative”.

Nel caso di specie, pertanto, non si ravvisa incompatibilità per il pubblico impiegato a rivestire la carica di presidente, né impedimento a che tale associazione riceva contributi dal comune ove tale dipendente presta la propria attività lavorativa.

DAL SOLE 24 ORE DEL 30 NOVEMBRE 2009

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