L’automobilista che chiede l’annullamento di una multa perché il vigile ha sbagliato a segnare il numero di targa non deve presentare querela di falso contro il verbale. Bastano delle testimonianze sulla sua presenza in altro luogo rispetto a quello dove l’infrazione stradale sarebbe stata commessa.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 27676 ha accolto il ricorso di un avvocato che era stato multato senza contestazione immediata.
L’uomo aveva subito impugnato il verbale sostenendo che l’agente accertatore avesse sbagliato a segnare il numero della targa della sua automobile. Quindi, senza dolo e per un semplice errore di percezione, aveva sostenuto il legale, non era necessaria la querela di falso. Ma il giudice di pace aveva respinto questa tesi, nonostante la testimonianza di alcuni colleghi sulla presenza dell’avvocato a studio.
Ora la Cassazione ha ribaltato completamente il verdetto accogliendo con rinvio il ricorso del professionista. infatti, hanno affermato i giudici, “per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un pubblico ufficiale su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non é necessario proporre querela di falso, ma é sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l\’apprezzamento rimesso al Giudice di merito”.
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