spot_img

Responsabilità limitata del professionista per le cadute nel condominio dove ha studio se il cliente è “poco prudente”

Il professionista non risponde (o risponde solo in parte) dei danni subiti da un cliente che cade nel condominio dove ha lo studio se l’infortunio non è dipeso tanto dalla scarsa illuminazione e dal pavimento sconnesso quanto dalla assoluta disattenzione dell’infortunato.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25772 del 9 dicembre 2009, ha accolto con rinvio il ricorso di un medico che era stato condannato dalla Corte d’Appello di Firenze a risarcire una cliente scivolata sul vialetto d’ingresso al suo studio, “scarsamente illuminato” e con “la pavimentazione sconnessa”.
In particolare, si legge in sentenza, “sulla pericolosità della cosa inerte va fatto in relazione alla sua normale interazione con la realtà circostante, si è limitata a rilevare la presenza di sconnessioni nella pavimentazione del vialetto in questione scarsamente illuminato, ma non ha in alcun modo esaminato se tale situazione di oggettivo pericolo costituisse un\’insidia non superabile con l\’ordinaria diligenza e prudenza, ovvero fosse suscettibile di essere prevista e superata con l\’adozione delle normali cautele da parte del danneggiato; il quale, in tale ipotesi, avrebbe quanto meno concorso, art. 1227 c.c., alla produzione dell\’evento a titolo

Fonte: www.cassazione.net

CATEGORIE

ULTIMI ARTICOLI

Ti potrebbero interessare anche: